La Corte di Cassazione con sentenza della sezione III penale, n.
8176 dell’8 marzo 2006 ha rigettato un ricorso del committente, del
direttore lavori e degli esecutori materiali delle opere, tutti
indagati dal Gip del Tribunale di Pescara. "Come risulta in modo
inequivoco dagli atti - si legge nella decisione - si sta
realizzando sul lastrico solare un nuovo vano abitabile di circa 42
mq, dotato di finestre e servizi igienici. Si è, quindi, trattato
dell’ampliamento dell’appartamento sottostante con un vano privo di
portoncino di ingresso e con tutta evidenza destinato a divenire
parte integrante dell’appartamento al quale è stabilmente collegato
mediante scala interna".
La realizzazione in argomento è, quindi, non una
ristrutturazione per la quale poteva essere sufficiente una
Denuncia di inizio attività (DIA), ma una nuova costruzione.
Tale intervento non può essere qualificato come "sottotetto" o
pertinenza dell’abitazione sottostante, ma come costruzione di un
nuovo vano abitabile.
In conclusione la DIA può essere utilizzata nel caso di
ristrutturazione e, quindi nel caso della realizzazione di
un sottotetto che non sia collegato con l’appartamento sottostante
e che, non avendo caratteristiche di abitabilità, non aumenti la
cubatura, non abbia caratteristiche di pertinenzialità rispetto
all’abitazione sottostante e sia realizzato per motivi legati
magari all’isolamento termico o similari.
Nel caso, invece, in cui il sottotetto abbia caratteristiche tali
da definirsi abitabile e, quindi, comporti un aumento della
volumetria dell’edificio in cui viene realizzato, è necessario,
trattandosi di nuova costruzione (ai sensi dell’art. 10 del
Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il rilascio del
permesso di costruire
© Riproduzione riservata