Il nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture" entra nel merito delle "
procedure negoziate"
(antecedentemente al nuovo codice venivano definite "
trattative
private") con gli articoli 56 e 57 che recepiscono fedelmente
gli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE.
La direttiva comunitaria distingue le procedure negoziate in due
tipologie e, precisamente, quelle "previa pubblicazione di un bando
di gara" e quelle "senza previa pubblicazione di un bando di
gara"
Il legislatore nazionale aveva recepito fedelmente le precedenti
direttive, in tema di procedura negoziata, per i servizi, le
forniture, e i c.d. settori esclusi mentre, per gli appalti di
lavori, l’art. 24 della legge. n. 109/1994, aveva disciplinato la
trattativa privata in termini molto più restrettivi.
Con il nuovo codice si opta per l’integrale e puntuale recepimento
della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente
caducazione dell’art. 24, della legge n. 109/1994, e relative norme
di attuazione contenute nel regolamento di cui al DPR n.
554/1994.
Il comma 6 dell’articolo 57 del nuovo Codice riproduce l’art. 24,
comma 3, della legge n. 109/1994, e, parzialmente, l’art. 78, DPR
n. 554/1999, introducendo, ove possibile, un minimo di garanzia
procedurali anche nella trattativa privata senza bando.
Il comma 7 riproduce l’art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, estendendolo ai lavori, e con lo stesso viene
introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di
forniture, lavori e servizi.
Tale rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula
dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario.
Con l’articolo 56 del nuovo codice le ipotesi in cui è possibile
utilizzare la procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando
di gara sono le seguenti:
- quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili;
- in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi,
forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
- limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella
categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della
prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche
del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta;
- nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e
non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di
ricerca e sviluppo.
Con l’articolo 57 del nuovo codice le ipotesi in cui è possibile
utilizzare la procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando
di gara sono le seguenti:
- qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua
richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata
aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunità della procedura negoziata. Le presenti disposizioni si
applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
- nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non
è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le
circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
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