ZONE DI RISPETTO AEROPORTUALI

28/04/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione” che ha rivisto il Codice della navigazione per adeguare la disciplina dell’aviazione civile e della gestione degli aeroporti alle normative comunitarie ed internazionali.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell’articolo 2, comma 3 della Legge n. 265/2004 che ha delegato il Governo ad apportare correzioni al DLGS n. 96/2005 entro un anno dalla sua entrata in vigore.

 Con il Decreto Legislativo in argomento sono state effettuate alcune modifiche in tema di vincoli alle proprietà private nelle aree limitrofe agli aeroporti e di aviosuperfici.
Ricordiamo che la nuova normativa sulle fasce di rispetto aeroportuali, introdotta dagli articoli 707-716 dal DLGS n. 96, ha eliminato i vincoli generici di inedificabilità assoluta (300 metri dal perimetro aeroportuale) e relativa (oltre i 300) e, per garantire in modo efficace ed effettivo la sicurezza della navigazione aerea, ha introdotto il criterio del rispetto delle superfici di decollo e di atterraggio.

Con le modifiche introdotte dal nuovo DLGS n. 151/2006 al comma 5 dell’art. 707 vengono fissate deroghe all’inedificabilità nelle direzioni di atterraggio e decollo e, quindi, possono essere autorizzare opere e attività compatibili con gli appositi piani di rischio che i comuni sul cui territorio ricadono gli aeroporti devono adottare.
I comuni, nell’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, devono tenere in considerazione le finalità aeronautiche delle aree adibite ad aviosuperfici situate nel proprio territorio garantendo nelle direttrici di decollo e approdo delle aviosuperfici e delle elisuperfici la sicurezza attraverso l’inserimento di apposite disposizioni negli strumenti urbanistici.

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