Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica
del codice della navigazione” che ha rivisto il Codice della
navigazione per adeguare la disciplina dell’aviazione civile e
della gestione degli aeroporti alle normative comunitarie ed
internazionali.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell’articolo 2,
comma 3 della Legge n. 265/2004 che ha delegato il Governo ad
apportare correzioni al DLGS n. 96/2005 entro un anno dalla sua
entrata in vigore.
Con il Decreto Legislativo in argomento sono state effettuate
alcune modifiche in tema di vincoli alle proprietà private nelle
aree limitrofe agli aeroporti e di aviosuperfici.
Ricordiamo che la nuova normativa sulle fasce di rispetto
aeroportuali, introdotta dagli articoli 707-716 dal DLGS n. 96, ha
eliminato i vincoli generici di inedificabilità assoluta (300 metri
dal perimetro aeroportuale) e relativa (oltre i 300) e, per
garantire in modo efficace ed effettivo la sicurezza della
navigazione aerea, ha introdotto il criterio del rispetto delle
superfici di decollo e di atterraggio.
Con le modifiche introdotte dal nuovo DLGS n. 151/2006 al comma 5
dell’art. 707 vengono fissate deroghe all’inedificabilità nelle
direzioni di atterraggio e decollo e, quindi, possono essere
autorizzare opere e attività compatibili con gli appositi piani di
rischio che i comuni sul cui territorio ricadono gli aeroporti
devono adottare.
I comuni, nell’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica,
devono tenere in considerazione le finalità aeronautiche delle aree
adibite ad aviosuperfici situate nel proprio territorio garantendo
nelle direttrici di decollo e approdo delle aviosuperfici e delle
elisuperfici la sicurezza attraverso l’inserimento di apposite
disposizioni negli strumenti urbanistici.
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