Ritorniamo sull’argomento relativo alla progettazione, per chiarire
che nel nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture" il problema relativo agli incentivi per la
progettazione interna dei dipendenti pubblici che si trascinava
ormai dal 1994, anno di entrata in vigore della legge n.
109/1994.
Il comma 5 dell’articolo 92 del nuovo Codice definisce in maniera
definitiva tale problema ed infatti viene previsto che per la
progettazione venga ripartita per ogni singola opera o lavoro, con
le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori " Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione"
In definitiva viene sancito con il citato comma 5 che la
percentuale è del 2 per cento e che tale percentuale è al lordo
degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell’Ente.
Viene definito, altresì, con il comma 6, sempre dell’articolo 92,
che nel caso di pianificazione urbanistica eseguita dai dipendenti
pubblici, il trenta per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è
ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra
i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto
© Riproduzione riservata