MODIFICHE AL DLGS 42/2004 (CODICE URBANI)

03/05/2006

Sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali".
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell’art. 10, comma 4, della Legge n. 137/2002 che delegava il Governo ad apportare modifiche al Codice dei beni culturali entro due anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 1° maggio 2006.

Interesse culturale di immobili
Viene modificato il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici (o di persone giuridiche private senza scopo di lucro) realizzati da oltre cinquanta anni e sottoposti, quindi, dal Codice a misure di tutela in via cautelare fino all’emanazione del provvedimento di vincolo.
In particolare, viene soppressa la norma che, in caso di mancata pronuncia da parte dell’amministrazione competente nel termine di legge, prevedeva un’ipotesi di silenzio-assenso e, quindi, la non sussistenza dell’interesse culturale del bene con la conseguente possibilità di sdemanializzarlo ed alienarlo liberamente.

Mutamenti di destinazione d’uso
Viene introdotta una procedura per il controllo preventivo della compatibilità dell’uso del bene vincolato con il suo carattere storico-artistico, attraverso l’obbligo di comunicazione dei mutamenti di destinazione d’uso alla soprintendenza.

Nulla osta Soprintendenza
Viene eliminato il silenzio assenso nel procedimento di rilascio del nulla osta, trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che la soprintendenza si sia pronunciata.
Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio del nulla osta, il soprintendente può dettare prescrizioni, ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Diritto di prelazione
Il diritto di prelazione attribuito al Ministero dei beni culturali, alla regione e agli altri enti territoriali interessati in caso di alienazione a titolo oneroso (vendita, permuta, ecc.) di un bene vincolato, viene esteso anche alle ipotesi di conferimento in società.
Vengono, poi, modificati i termini del procedimento di esercizio della prelazione, che ha inizio con la denuncia dell’atto di cessione al soprintendente del luogo dove si trova il bene e si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia stessa.

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