Sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale n. 97 del
27 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni
culturali".
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell’art. 10,
comma 4, della Legge n. 137/2002 che delegava il Governo ad
apportare modifiche al Codice dei beni culturali entro due anni
dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 1° maggio
2006.
Interesse culturale di immobili
Viene modificato il procedimento per la verifica dell’interesse
culturale dei beni pubblici (o di persone giuridiche private senza
scopo di lucro) realizzati da oltre cinquanta anni e sottoposti,
quindi, dal Codice a misure di tutela in via cautelare fino
all’emanazione del provvedimento di vincolo.
In particolare, viene soppressa la norma che, in caso di mancata
pronuncia da parte dell’amministrazione competente nel termine di
legge, prevedeva un’ipotesi di silenzio-assenso e, quindi, la non
sussistenza dell’interesse culturale del bene con la conseguente
possibilità di sdemanializzarlo ed alienarlo liberamente.
Mutamenti di destinazione d’uso
Viene introdotta una procedura per il controllo preventivo della
compatibilità dell’uso del bene vincolato con il suo carattere
storico-artistico, attraverso l’obbligo di comunicazione dei
mutamenti di destinazione d’uso alla soprintendenza.
Nulla osta Soprintendenza
Viene eliminato il silenzio assenso nel procedimento di rilascio
del nulla osta, trascorsi centoventi giorni dalla presentazione
della domanda senza che la soprintendenza si sia pronunciata.
Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio del nulla osta,
il soprintendente può dettare prescrizioni, ovvero integrare o
variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di
conservazione.
Diritto di prelazione
Il diritto di prelazione attribuito al Ministero dei beni
culturali, alla regione e agli altri enti territoriali interessati
in caso di alienazione a titolo oneroso (vendita, permuta, ecc.) di
un bene vincolato, viene esteso anche alle ipotesi di conferimento
in società.
Vengono, poi, modificati i termini del procedimento di esercizio
della prelazione, che ha inizio con la denuncia dell’atto di
cessione al soprintendente del luogo dove si trova il bene e si
conclude entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia
stessa.
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