Sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale n. 97 del
27 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 157 recante "Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio".
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell’art. 10,
comma 4, della Legge n. 137/2002 che delegava il Governo ad
apportare modifiche al Codice dei beni culturali entro due anni
dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 1° maggio
2006.
Valorizzazione dei beni paesaggistici
Si stabilisce espressamente che la funzione di valorizzazione dei
beni paesaggistici comprende anche il recupero e la
riqualificazione degli immobili e delle aree vincolati che
risultano compromessi o degradati, nonchè la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti e integrati.
Procedimento di vincolo paesaggistico
Al fine di determinare meglio i termini, coordinare e chiarire
alcune disposizioni, viene riscritto il procedimento amministrativo
regionale che porta alla imposizione del vincolo paesaggistico, che
può essere così riassunto:
- presentazione all’apposita Commissione regionale di una
richiesta di valutazione dell`interesse paesaggistico dell’immobile
da parte del direttore regionale, regione o degli altri enti
pubblici territoriali interessati;
- la Commissione regionale entro il termine di 60 giorni dalla
richiesta formula la proposta di vincolo;
- pubblicazione della proposta di vincolo sull’albo pretorio per
90 giorni e deposito presso gli uffici dei comuni interessati;
- presentazione alla regione di osservazioni e documenti da parte
dei soggetti pubblici e privati interessati entro 30 giorni
successivi alla fine della pubblicazione;
- emanazione da parte della Regione del provvedimento di
imposizione del vincolo entro 60 giorni dalla scadenza dei termini
per le osservazioni;
- pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione, notifica al proprietario
qualora riguardi singoli immobili di cui all’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) e trascrizione nei registri immobiliari a cura
della regione.
Pianificazione paesaggistica
Senza alterare il principio per cui il piano paesaggistico ha ad
oggetto l’intero territorio regionale ma detta prescrizioni
conformative solo per le aree e gli immobili vincolati, si
specifica che fra gli obiettivi del piano vi devono essere:
- il mantenimento delle caratteristiche e degli elementi
costitutivi dei beni vincolati, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili con il valore paesaggistico della zona e con
il principio del minor consumo del territorio;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
che risultano compromessi o degradati;
- l’individuazione di altri interventi di valorizzazione del
paesaggio, anche in relazione al principio dello sviluppo
sostenibile.
Autorizzazione in sanatoria per gli abusi minori
Di notevole importanza è la nuova procedura di sanatoria per
l’autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione che
può essere attivata, con il pagamento di una sanzione pecuniaria:
- per i lavori che non hanno creato nuove superfici o volumi
utili;
- per l’utilizzazione di materiali diversi da quelli
autorizzati;
- per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per le tipologie precedentemente indicate il proprietario o il
possessore o detentore dell’immobile potrà richiedere di accertare
la loro compatibilità paesaggistica e l’autorità competente dovrà
decidere entro centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza che avrà novanta giorni di tempo per esprimersi.
Se il responso è positivo, il trasgressore deve pagare una somma
"equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione".
Se, invece, la domanda viene respinta scatta l’obbligo di
"rimissione in pristino a proprie spese".
Condono ambientale
Il nuovo comma 3 ter dell’art. 182 disciplina ulteriormente la
sanatoria straordinaria. In particolare, viene chiarito che:
- le domande presentate entro il 31 gennaio 2005, se accolte,
permetteranno di estinguere sia il reato penale che l’illecito
amministrativo;
- il parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento
edilizio che la soprintendenza deve rilasciare all’amministrazione
è vincolante e quindi non può essere disatteso;
- il procedimento deve essere comunque concluso con provvedimento
espresso motivato, sebbene continui a non essere indicato un
termine finale;
- resta ferma la quantificazione della sanzione pecuniaria
prevista dalla Legge 308/2004, determinata previa perizia di stima,
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione, a cui peraltro deve
aggiungersi una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata
dall`amministrazione tra un minimo di Euro 3.000 e un massimo di
Euro 50.000.
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