Il nuovo "Codice degli appalti" interviene sull'accordo bonario con
l'articolo 240 che, di fatto oltre a recepire l'articolo 81 della
direttiva 2004/CE/18 e l'articolo 72 della direttiva 20047/CE/17,
riprende anche l'articolo 31-bis della legge n. 109/1994 e
l'articolo 149 del DPR n. 554/1999.
Con l'articolo 240 viene confermato il limite del dieci per cento
dell'importo contrattuale al fine di applicare i procedimenti volti
al raggiungimento di un accordo bonario precisando anche che
l'accordo bonario stesso riguarda tutte le riserve iscritte fino al
momento dell'avvio della procedura, e che la procedura dell'accordo
bonario stesso può essere reiterata per una sola volta quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
esaminate, raggiungano nuovamente un importo superiore al dieci per
cento dell'importo contrattuale; in precedente con il comma 7
dell'articolo 149 del DPR n. 554/1999 era previsto che la procedura
di accordo bonario poteva avere luogo tutte le volte che le riserve
iscritte dall'appaltatore raggiungevano nuovamente la soglia del 10
per cento differentemente da quanto precisato nel comma 1 dell'art.
31-bis in cui era precisato che la procedura per la definizione
dell'accordo bonario poteva essere reiterata per una sola
volta.
Ma occorre anche precisare che con il nuovo "Codice degli appalti"
, a differenza di quanto era previsto nell'articolo 31-bis della
legge n. 109/1994 in cui era necessario la costituzione di una
commissione formata da tre componenti, per gli appalti e le
concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la
costituzione della commissione è facoltativa e il responsabile del
procedimento può essere componente della commissione medesima.
La procedura che deve essere utilizzata sostanzialmente non ha
alcuna modifica rispetto alla norma precedente ed infatti si
estrinseca nei seguenti passi:
- Comunicazione immediata del direttore dei lavori al
responsabile del procedimento relativamente al raggiungimento della
soglia del 10 per cento;
- trasmissione da parte del direttore dei lavori al responsabile
del procedimento della relazione riservata;
- valutazione del responsabile del procedimento
sull'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore;
- promozione da parte del responsabile del procedimento della
costituzione della commissione er nel caso di appalti e di
concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di
euro;
- invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore
dei lavori, da parte del responsabile del procedimento al soggetto
che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della
commissione, con contestuale indicazione del componente di propria
competenza;
- formulazione della proposta di accordo da parte della
commissione se nominata o da parte del responsabile del
procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la
nomina del componente della commissione;
- determinazione della stazione appaltante in merito alla
proposta di accordo bonario entro sessanta giorni dalla
formulazione della proposta con comunicazione al responsabile del
procedimento ed all'appaltatore;
- sottoscrizione dell'accordo bonario a seguito di adesione
all'accordo stesso da parte dell'appaltatore.
© Riproduzione riservata