Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 34
del 10.2.2006 del Decreto del Ministero della Giustizia 2.2.2006,
recante "Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di
beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122" con cui viene data
attuazione al decreto legislativo n. 122/2005 che aveva istituito
il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito
dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme
di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di
proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di
accordo con il costruttore sul problema legato alla tutela degli
acquirenti di immobili interviene l’ANCE precisando che "Le nuove
forme di garanzia per gli acquirenti di immobili da costruire
introdotte dalla Legge 210/04 e dal decreto attuativo 122/05 pur
dando vita ad un sistema che pone al centro la qualità globale del
prodotto edile e delle imprese hanno altresì determinato, per gli
operatori chiamati al rispetto delle nuove regole, un percorso ad
ostacoli per due aspetti: la fideiussione a garanzia degli acconti
e la polizza postuma a garanzia dei vizi e gravi difetti.
Proprio in considerazione dell’estrema genericità delle norme
attuative su questo secondo aspetto è stata più volte sottolineata
dall’Ance la necessità di avere indicazioni sui contenuti minimi
della polizza per evitare il possibile insorgere di motivi di
contenzioso che impedirebbero la corretta applicazione delle norme
e il soddisfacimento dei principi perseguiti.
E’ stato così avviato nei mesi scorsi un tavolo di confronto presso
il Ministero delle Attività Produttive cui hanno preso parte Ance e
Ania al fine di pervenire a soluzioni condivise su quegli aspetti
della polizza postuma suscettibili di creare situazioni di
incertezza e cioè:
- indeterminatezza dei contenuti minimi e quindi degli elementi
dell`immobile nei cui confronti opera la garanzia;
- assenza di indicazioni circa il massimale per il risarcimento
dei danni a terzi per responsabilità civile.
Con la nota del 27 aprile 2006 della Direzione Generale Commercio
Assicurazioni e Servizi del Ministero delle Attività Produttive è
stata riconosciuta la possibilità di sottoscrivere polizze con
franchigia o scoperto nel senso che resta a carico del
contraente (costruttore) uno scoperto da calcolarsi in percentuale
dell’importo di ogni sinistro ovvero una franchigia in misura
fissa. L’assicurato (acquirente dell’immobile) tuttavia dovrà
sempre essere risarcito dalla società assicuratrice dell’intera
somma, compresi cioé anche gli importi che sarebbero a carico del
contraente il quale si obbliga a rimborsare quanto dovuto alla
società.
Il Ministero ha precisato inoltre che la garanzia si riferisce ai
vizi e gravi difetti relativi alle parti strutturali dell`immobile
e cioé quelle destinate per loro natura a lunga durata quali
murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette
a sbalzo e quant’altro di simile.
In merito, infine, al massimale per la responsabilità civile esso
viene individuato nella misura del 50% del costo di costruzione del
fabbricato ma, in ogni caso, non potrà risultare inferiore a Euro
500.000,00 e non superiore a Euro 2.500.000,00."
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