NO DELLA SPPRINTENDENZA ALLA SANATORIA

16/05/2006

Il TAR di Napoli, con la sentenza n. 3929 del 4 maggio 2006, ha respinto il ricorso contro un atto con cui la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio aveva annullato una autorizzazione in sanatoria concessa dal Comune di Pozzuoli ad un cittadino che aveva realizzato opere abusive in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto D.M. 12-9-1957.
L’opera realizzata abusivamente consisteva in piano rialzato e una cantina, costruiti successivamente al rilascio della concessione edilizia per una casetta unifamiliare ma in difformità della stessa.

Per le opere eseguite abusivamente, e successivamente alla domanda di sanatoria, il Dirigente dell’U.T.C., rilasciava l’autorizzazione edilizia "relativamente alle opere abusivamente realizzate in Pozzuoli alla vicinale Vecchia Luciano consistenti in: unità abitativa sita piano rialzato ed una parte del piano cantinato", precisando che come per legge "l’autorizzazione assumerà efficacia a seguito della comunicazione alla parte cha la Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. nei termini non ha ritenuto di procedere all’annullamento della stessa"; nel provvedimento il dirigente evidenzia l’attività posta in essere dall’ufficio, tanto che afferma:"premesso che l’ufficio preposto ha completato la fase istruttoria accertando che ... risultano verificate le condizioni per l’accesso alla sanatoria edilizia fissate dalla legge 47/85, per cui ha proceduto ad inviare la richiesta alla C.E.I. istituita ai sensi della L.R. 10/82 per il parere di competenza essendo l’opera realizzata su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Visto il parere previsto ex art. 32 della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni della C.E.I. ai sensi della L.R. 10/82 espresso nella seduta del 19 novembre 2003 che di seguito si riporta integralmente: Favorevole perché trattasi di piccolo fabbricato bifamiliare di analoghe tipologie e misure dei manufatti circostanti. L’area è urbanizzata e pertanto non determina impatto ambientale".

Con atto del 22.05.05 la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli e Provincia annullava l'autorizzazione n. 1017 rilasciata in data 10.01.05 dal Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Pozzuoli, "considerato che la località interessata dell’intervento abusivo" ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto D.M. 12-9-1957 ... in quanto l’intero territorio del comune di Pozzuoli ..., il quale si adagia al centro della rada che si apre tra la collina di Posillipo e le spiagge di Arco Felice e Lucrino, con í suoi terreni caratterizzati da fenomeni vulcanici, con le sue sorgenti termali e minerali, con i suggestivi laghi (Averno e Lucrino) con le sue colline coperte di lussureggiante vegetazione, nonché dal suo incomparabile litorale, costituisce, nel suo insieme di paesaggi, visibili dal mare e dalle pubbliche strade, inquadrati nella visione del Vesuvio, della Penisola Sorrentina e delle isole di Capri, Ischia e Procida, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, meritevole della particolare protezione della legge".

Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato con quattro distinti motivi:
  1. eccesso di potere per violazione dell’art. 151 del d. lgs. 490/99;
  2. violazione di legge per difetto assoluto di motivazione-eccesso di potere per incongruità, contraddittorietà, illogicità della motivazione;
  3. violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 7, 8, 9, 10 della l. 241/90;
  4. violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 159 del d. lgs. 42/04.
Il TAR ha evidenziato che il potere di annullamento ministeriale attribuito dall’art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, relativamente a nulla-osta, autorizzazioni et atti simili rilasciati dalla Regione o da altri Enti locali, specificamente in materia paesaggistico-ambientale, ha fondamento nella competenza, spettante allo Stato in materia di tutela del paesaggio e, più in generale, dell’Ambiente, inteso come bene unitario ed indivisibile, che ai sensi dell’art. 9 Cost. è nella titolarità diretta dello Stato.

I Giudici hanno concluso che il fabbricato è invero situato in zona tuttora prevalentemente verde e la necessità di tutelare il sito non può venir meno in virtù della sua parziale urbanizzazione, in quanto il pregresso deturpamento ambientale della suddetta area vincolata non costituisce una ragione sufficiente affinché gli organi preposti possano abdicare alla loro funzione di tutela del vincolo, la quale, al contrario, risulta ancora più necessaria per impedire ulteriori interventi deturpatori.

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