Il TAR di Napoli, con la sentenza n. 3929 del 4 maggio 2006, ha
respinto il ricorso contro un atto con cui la Soprintendenza per i
beni architettonici ed il paesaggio aveva annullato una
autorizzazione in sanatoria concessa dal Comune di Pozzuoli ad un
cittadino che aveva realizzato opere abusive in area dichiarata di
notevole interesse pubblico, giusto D.M. 12-9-1957.
L’opera realizzata abusivamente consisteva in piano rialzato e una
cantina, costruiti successivamente al rilascio della concessione
edilizia per una casetta unifamiliare ma in difformità della
stessa.
Per le opere eseguite abusivamente, e successivamente alla domanda
di sanatoria, il Dirigente dell’U.T.C., rilasciava l’autorizzazione
edilizia "relativamente alle opere abusivamente realizzate in
Pozzuoli alla vicinale Vecchia Luciano consistenti in: unità
abitativa sita piano rialzato ed una parte del piano cantinato",
precisando che come per legge "l’autorizzazione assumerà efficacia
a seguito della comunicazione alla parte cha la Soprintendenza
B.A.P.P.S.A.D. nei termini non ha ritenuto di procedere
all’annullamento della stessa"; nel provvedimento il dirigente
evidenzia l’attività posta in essere dall’ufficio, tanto che
afferma:"premesso che l’ufficio preposto ha completato la fase
istruttoria accertando che ... risultano verificate le condizioni
per l’accesso alla sanatoria edilizia fissate dalla legge 47/85,
per cui ha proceduto ad inviare la richiesta alla C.E.I. istituita
ai sensi della L.R. 10/82 per il parere di competenza
essendo
l’opera realizzata su area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Visto il parere previsto ex art. 32 della legge 47/85 e successive
modifiche ed integrazioni della C.E.I. ai sensi della L.R. 10/82
espresso nella seduta del 19 novembre 2003 che di seguito si
riporta integralmente: Favorevole perché trattasi di piccolo
fabbricato bifamiliare di analoghe tipologie e misure dei manufatti
circostanti. L’area è urbanizzata e pertanto non determina impatto
ambientale".
Con atto del 22.05.05 la Soprintendenza per i beni architettonici
ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e
demoetnoantropologico di Napoli e Provincia annullava
l'autorizzazione n. 1017 rilasciata in data 10.01.05 dal Dirigente
del IV Dipartimento del Comune di Pozzuoli, "considerato che la
località interessata dell’intervento abusivo" ricade in area
dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto D.M. 12-9-1957
... in quanto l’intero territorio del comune di Pozzuoli ..., il
quale si adagia al centro della rada che si apre tra la collina di
Posillipo e le spiagge di Arco Felice e Lucrino, con í suoi terreni
caratterizzati da fenomeni vulcanici, con le sue sorgenti termali e
minerali, con i suggestivi laghi (Averno e Lucrino) con le sue
colline coperte di lussureggiante vegetazione, nonché dal suo
incomparabile litorale, costituisce, nel suo insieme di paesaggi,
visibili dal mare e dalle pubbliche strade, inquadrati nella
visione del Vesuvio, della Penisola Sorrentina e delle isole di
Capri, Ischia e Procida, un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, meritevole della particolare protezione
della legge".
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato
con quattro distinti motivi:
- eccesso di potere per violazione dell’art. 151 del d. lgs.
490/99;
- violazione di legge per difetto assoluto di motivazione-eccesso
di potere per incongruità, contraddittorietà, illogicità della
motivazione;
- violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli
artt. 7, 8, 9, 10 della l. 241/90;
- violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.
159 del d. lgs. 42/04.
Il TAR ha evidenziato che il potere di annullamento ministeriale
attribuito dall’art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, relativamente a
nulla-osta, autorizzazioni et atti simili rilasciati dalla Regione
o da altri Enti locali, specificamente in materia
paesaggistico-ambientale, ha fondamento nella competenza, spettante
allo Stato in materia di tutela del paesaggio e, più in generale,
dell’Ambiente, inteso come bene unitario ed indivisibile, che ai
sensi dell’art. 9 Cost. è nella titolarità diretta dello Stato.
I Giudici hanno concluso che il fabbricato è invero situato in zona
tuttora prevalentemente verde e la necessità di tutelare il sito
non può venir meno in virtù della sua parziale urbanizzazione, in
quanto il pregresso deturpamento ambientale della suddetta area
vincolata non costituisce una ragione sufficiente affinché gli
organi preposti possano abdicare alla loro funzione di tutela del
vincolo, la quale, al contrario, risulta ancora più necessaria per
impedire ulteriori interventi deturpatori.
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