Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2006 è stato
pubblicato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio recante: "Semplificazione delle procedure amministrative
relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di
piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Con il decreto in argomento, emanato in riferimento all’articolo
266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono
definiti i criteri, le procedure e le modalità per la
semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e
terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui
produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.
Per le terre e le rocce da scavo, provenienti da piccoli cantieri
con produzione non superiore a 6 mila metri cubi, non si applica la
disciplina contenuta nell’articolo 186 del Codice e con un iter
semplificato sarà possibile, così come previsto all’articolo 266,
comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’impiego
dei materiali nello stesso cantiere che le ha prodotte anche senza
comunicazione alle agenzie regionali di protezione dell’ambiente
mentre nel caso di impiego in luogo diverso basterà una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In definitiva, dunque, fermo restando che le rocce e terre da
scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di
opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui
produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle
terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati, non
costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i
materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii
alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione
dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività
di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti
che nell'attività di escavazione non sono state impegnate sostanze
o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalità
riportate in allegato, le seguenti informazioni:
- individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
- quantità complessiva dei materiali estratti;
- individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con
indicazione della quantità di materiali ad essi destinati,
precisando che dichiarazione non è richiesta ove le terre e le
rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha
prodotte e che copia della documentazione di cui al primo comma
deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa
titolare del cantiere.
Nel caso, poi, non sia possibile l'immediato riutilizzo del
materiale di scavo, nella comunicazione dovrà essere indicato il
sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di
produzione. La comunicazione andrà integrata con l'indicazione dei
siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno
sette giorni prima dell'impiego.
Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre dodici
mesi, l'impresa titolare del cantiere ne dà notizia alla Provincia
nel cui territorio è situato il deposito, la quale può disporne lo
sgombero con motivata disposizione.
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