È scattato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione
energetica anche nelle compravendite, negli affitti o comunque nei
trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari, come
previsto dal dlgs 192/2005. Nelle more della pubblicazione ed
entrata in vigore delle tanto attese linee guida nazionali,
l'attestato di certificazione energetica potrà essere sostituito
dall'attestato di qualificazione energetica introdotto dal D.Lgs.
311/2006 nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo
della normativa nazionale. L'attestato di qualificazione energetica
avrà, comunque, validità transitoria e sarà idoneo a determinare le
prestazioni energetiche degli edifici.
Dall'1 luglio 2009 il venditore dovrà dotare dell'attestato anche
la singola unità immobiliare o nel caso si tratti di nuove
costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti
l'obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata
dell'obbligo, il Consiglio Nazionale del Notariato, come attori
principali per la redazione del rogito, ha fornito importanti
indicazioni affermando in particolare che
"l'obbligo di
dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al
costruttore, può essere assunto a proprio carico dall'acquirente in
forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti,
adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti,
potranno addivenire nel rogito notarile".
Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno
essere venduti anche senza la certificazione o attestazione
energetica, ma all'interno del rogito dovrà essere, comunque,
presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la
certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita
possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione
energetica.
Ricordiamo, infatti, che dall'entrata in vigore della legge
133/2008 è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di
certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non
l'obbligo di redigerlo. Il comma 2-bis dell'art. 35 della legge
133/2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi
8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005 riguardanti il regime
sanzionatorio. L'unica sanzione specifica attinente al mancato
assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella prevista dall'art.
15 comma 7 del dlgs 192/2005, secondo la quale il costruttore che
non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile,
l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per la certificazione,
questi dipenderanno esclusivamente dalle dimensioni dell'immobile,
dalla tipologia di impianti e dai materiali presenti.
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