Con la sentenza n. 1885 del 19 aprile 2006, il Tar Piemonte si è
pronunciato sul controverso tema della Denuncia di Inizio Attività
(DIA) e sui relativi poteri di autotutela della Pubblica
amministrazione.
I ricorrenti sono confinanti di un immobile sulla cui terrazza sono
stati avviati, con DIA, lavori di ristrutturazione di due locali
adibiti a solaio, da destinarsi a vani tecnici, e creazione di un
nuovo locale mediante copertura della terrazza, con realizzazione
di muratura perimetrale esterna.
Richiamando le fonti normative dell’istituto della DIA, i giudici
concludono che la previsione, da parte del legislatore,
dell’adottabilità di provvedimenti di secondo grado sottende la
qualificazione della DIA come atto abilitativo tacito formatosi a
seguito della denuncia del privato e del conseguente comportamento
inerte dell’amministrazione.
Quindi, qualora l’amministrazione non eserciti i propri poteri
inibitori, si forma un atto di assenso implicito, che può essere
annullato in via di autotutela da parte della stessa
amministrazione oppure da parte del giudice adito dal
controinteressato.
Tornando al caso in esame, i giudici hanno dichiarato ammissibile
la richiesta di annullamento dell’atto abilitativo tacito formatosi
a seguito della DIA. È stato pure ritenuto fondato il motivo del
ricorso secondo cui l’iniziativa edificatoria in questione non è
assoggettabile a DIA.
Si tratta infatti di due diversi interventi: la ristrutturazione di
due locali nel sottotetto e la creazione di un nuovo locale
mediante copertura della terrazza.
Il Tar ha accolto il rilievo con cui i ricorrenti contestano la
legittimità dei lavori di nuova costruzione mediante procedura di
DIA, spiegando che l’intervento ha creato nuovi volumi e modificato
la sagoma dell’edificio e, quindi, doveva essere realizzato previo
rilascio di permesso di costruire.
Di conseguenza l’atto di assenso formatosi sulla DIA deve essere
annullato.
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