La legislazione italiana è stata più volte stigmatizzata dalla
Corte di giustizia per quanto attiene alla disciplina delle offerte
anomale.
Nel nuovo Codice viene proposto un recepimento puntuale, in
argomento, della direttiva comunitaria, secondo le seguenti linee
fondamentali:
- esclusione non automatica;
- verifica delle offerte sospette con un contraddittorio
successivo alla presentazione delle offerte medesime;
- utilizzo di un criterio automatico per la sola individuazione
della soglia di anomalia, ed estensione a tutti i settori dei
criteri già previsti per i lavori pubblici;
- enunciazione espressa, come già statuito dalla Corte di
giustizia, che il criterio automatico di individuazione delle
offerte sospette non è un criterio esclusivo, potendo
l’amministrazione aggiudicatrice sottoporre a verifica ulteriori
offerte che ritenga, motivatamente, sospette;
- elencazione non tassativa delle giustificazioni
accoglibili;
- previsione che la verifica di anomalia è possibile anche quando
il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
- inapplicabilità del criterio automatico di individuazione delle
offerte sospette se le offerte in gara (valide e ammissibili) sono
meno di cinque, salva la possibilità anche in tale ipotesi per la
stazione appaltante di verificare le offerte sospette;
- verifica completa di tutte le componenti dell’offerta.
Con l’entrata in vigore, quindi, del codice dei contratti pubblici,
deve essere utilizzato il nuovo procedimento di rilevazione e di
verifica delle offerte presentate nelle gare di appalto secondo un
sistema omogeneo che garantisce i concorrenti nella procedura di
valutazione delle offerte anormalmente basse.
Il sistema configurato nella norma, prevede:
- la presentazione da parte delle imprese, ai sensi dell’articolo
86 comma 5 del nuovo Codice, di giustificazioni relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a
base di gara;
- l’analisi sulla congruità delle offerte, ai sensi dell’articolo
86 commi 1 e 2 del nuovo Codice, da parte della stazione
appaltante;
- l’individuazione dei criteri di rilevazione in: "aggiudicazione
del prezzo più basso" e "offerta economicamente più
vantaggiosa";
- la possibilità di adottare, ai sensi dell’articolo 86 comma 3
del nuovo Codice, di ulteriori criteri di riferimento in gare in
cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;
- la verifica delle offerte anormalmente basse.
Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 88 del nuovo Codice può
essere così riassunto:
- la richiesta di giustificazioni viene formulata dalla stazione
appaltante per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta
ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o
congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le
giustificazioni che ritenga utili;
- all'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci
giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni
richieste;
- la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può
chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o
utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore
a cinque giorni lavorativi;
- prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non
inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni
elemento che ritenga utile;
- se l'offerente non si presenta alla data di convocazione
stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua
audizione;
- la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile;
- la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala.
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