Come previsto dalle disposizioni contenute nel
DLGS n..
626/1994, il datore di lavoro di piccole aziende che occupa
fino a 10 lavoratori dipendenti non è esonerato dall’adempimento
degli obblighi previsti dal medesimo decreto in materia di
sicurezza sul lavoro.
In questo caso deve redigere, anche se in forma semplificata, il
documento attestante la valutazione di rischio come all'obbligo di
tenuta del registro dove annotare cronologicamente gli infortuni
sul lavoro.
E’ quanto stabilito dalla sentenza emessa dal tribunale di Nola
(
Sentenza emessa il 27.02.06 e depositata il 28.02.06 dal G.M.
del Tribunale Penale di Nola) con la quale si condanna a pagare
una ammenda di 1600 euro il datore di lavoro di un’azienda di
piccole dimensioni per non avere predisposto l'autocertificazione
relativa alla valutazione preventiva dei rischi impostagli
dall'art. 4 comma 11 in relazione al II comma del DLGS n. 626/1994,
e per non avere adempiuto a tale obbligo a seguito della scadenza
del termine concesso per l'ottemperanza alle prescrizioni
dell'Ispettorato del lavoro. «Da una lettura sistematica della
norma (art. 4, comma 11) e tenuto conto della sua ratio, - viene
rilevato - appare evidente che anche il datore di lavoro di una
impresa di modeste dimensioni con un numero ridotto di dipendenti,
è comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una
valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo
di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è
obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura
semplificata dell'autocertificazione anziché alla predisposizione
di un documento articolato».
Anche per le piccole aziende con limitato personale, quindi, il
datore di lavoro diventa responsabile della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Le norme vigenti gli conferiscono «sempre e comunque un
obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell'ambiente di
lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia
di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei
rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito
elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce
ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza».
Si rammenta che l’omessa valutazione del rischio, e quindi l’omesso
adempimento degli obblighi ad essa collegati, fanno scattare le
contravvenzioni in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 89,
comma 1, del DLGS n. 626/1994 e s.m.i. per le quali è previsto
l’arresto e/o il pagamento di una ammenda.
Una sentenza che finalmente mette chiarezza in merito agli
orientamenti legislativi da assumere su un punto delicato come
quello in materia di sicurezza dei posti di lavoro.
Una sentenza che merita di essere segnalata per il particolare
approfondimento dedicato a una norma violata nell'ambito delle
scelte di politica aziendale in materia di sicurezza e di salute
dei lavoratori spesso trascurate.
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