Il Codice ambientale, varato dal precedente Governo con il Decreto
legislativo n. 152/2006, consta di ben 318 articoli e 45 allegati,
è entrato in vigore il 29 aprile scorso, ha recepito otto direttive
comunitarie ed ha abrogato cinque leggi, due decreti legislativi,
quattro Decreti del Presidente della Repubblica, tre Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed otto decreti
ministeriali.
In riferimento allo stesso sono stati già emanati diciotto decreti
ministeriali di attuazione e precisamente:
- Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e
altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale
(articolo 55, comma 52 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 107
del 10/05/2006);
- Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di
transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un
fiume (articolo 74, comma 1, lettera e) - dm 02/05/2006 pubblicato
su G.U. n. 107 del 10/05/2006);
- Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei
rifiuti (articolo 190 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 107 del
10/05/2006);
- Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi
delle terre e rocce da scavo (articolo 186 - dm 02/05/2006
pubblicato su G.U. n. 107 del 10/05/2006);
- Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti
(articolo 212, comma 6 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 108
del 11/05/2006);
- Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito,
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (articolo 202
- dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 108 del 11/05/2006);
Riorganizzazione del catasto dei rifiuti (articolo 189 - dm
02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 108 del 11/05/2006);
- Individuazione delle tipologie di beni in polietilene
rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 234 - dm 02/05/2006
pubblicato su G.U. n. 108 del 11/05/2006);
- Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo
di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali
stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi
e rifiuti di imballaggio (articolo 226, comma 3 - dm 02/05/2006
pubblicato su G.U. n. 108 del 11/05/2006);
- Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
(articolo 159 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 108 del
11/05/2006);
- Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue (articolo
99, comma 1 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 108 del
11/05/2006);
- Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di
trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni
(articolo 231, comma 13 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 112
del 16/05/2006);
- Semplificazione delle procedure amministrative relative alle
rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di
materiale (articolo 266, comma 7 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U.
n. 112 del 16/05/2006);
- Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della
gestione del Servizio idrico integrato (articolo 150 - dm
02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 113 del 17/05/2006);
- Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di
rifiuti (articolo 212, comma 162 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U.
n. 113 del 17/05/2006);
- Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo
1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo
1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione
della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (articolo 184,
comma 4 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 114 del
18/05/2006);
- Schema tipo dei consorzi per la ripresa degli imballaggi usati
(articolo 223, comma 2 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 119
del 24/05/2006);
- Misura delle sostante assorbenti e neutralizzanti da utilizzare
nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli
accumulatori al "Pb" presso gli impianti destinati alla loro
gestione (articolo 195, comma 2, lettera s).
E’ evidente, a questo punto che qualsiasi possibile dibattito sulla
eventuale revisione del codice, ipotizzata dal nuovo Ministro
Pecoraro Scanio, deve fare i conti non soltanto con il Decreto
legislativo emanato ma anche con i decreti attuativi dello stesso.
Deve, per altro, esser segnamata la difesa della nuova disciplina
fatta da Luca Cordero di Montezemolo alla recente assemblea di
Confindustria.
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