La pubblicazione del DM 26 giugno 2009 recante le "Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici" ha
definito un passaggio fondamentale per l'adeguamento nazionale alla
direttiva 2002/91/CE. Grazie alle linee guida, la certificazione
energetica degli edifici non sarà più una prerogativa delle Regioni
che, giocando d'anticipo, avevano già recepito mediante leggi
regionali la direttiva comunitaria, ma coinvolgerà tutte le
Regioni, mettendo la parola fine al periodo transitorio in cui
l'attestato di certificazione energetica poteva essere sostituito
dall'attestato di qualificazione energetica.
L'attestato di certificazione energetica ha una validità massima di
dieci anni, trascorsi i quali il certificato non avrà più alcun
valore. La validità dell'attestato viene confermata solo se sono
rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di
controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali
conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione
asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette
disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza
non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. All'attestato di certificazione energetica
va allegato (in copia o in originale):
- il libretto di centrale conforme all'allegato F al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per
gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35
kW;
- il libretto di impianto all'allegato G al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per gli impianti
termici con potenza nominale inferiore a 35 kW.
L'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad
ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che
modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini
seguenti:
- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il
25% della superficie esterna dell'immobile;
- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che
prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti
più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi
preesistenti;
- ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di
sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il
rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione
energetica dell'edificio;
- facoltativo in tutti gli altri casi.
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