Tra le varie funzioni affidate alla Soprintendenza del Mare
istituita ai sensi dell’art. 28 della L. R. 29 dicembre 2003, n.
21 ci sono la ricerca, il censimento, la tutela, la vigilanza,
la valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico
subacqueo.
E come si sa gli specchi d’acqua lungo il litorale della Sicilia
sono fonte inesauribile archeologica e per la ricchezza dei
biotopi. Questa nuova Soprintendenza che opera presso il
dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell’educazione della Regione Sicilia è stata oggetto di una
precisazione da parte della Soprintendenza BB. AA. per il ruolo che
ha di controllo sopra tutte le altre Soprintendenze che fanno capo
ai Beni Culturali ed Ambientali compresa quella del Mare.
La Soprintendenza del Mare - spiega la
Circolare 3 apr. 2006, n.
36506 - ha il compito di inquadrare l’attività all'interno del
settore della valorizzazione del patrimonio culturale, la
conoscenza e la promozione dei beni culturali sommersi della
Regione siciliana, nel rispetto della Convenzione UNESCO sulla
protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo riconosciuto dal
Codice dei Beni Culturali ed Ambientali.
È evidente - si legge nella Circolare - che le funzioni di tutela e
di valorizzazione dei beni culturali subacquei sono ritenute
necessariamente complementari, e non un ulteriore snodo
procedimentale nell’attività di tutela, che la legge attribuisce
"esclusivamente" alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed
Ambientali.
La Soprintendenza del Mare - specifica ancora la Circolare del
Dirigente Generale - nasce per individuare i beni subacquei e
consentirne la loro migliore conoscenza e conservazione, sia di
quelli in situ sia di quelli recuperati, rispetto ai quali
rappresenta un importante contributo anche all’attività svolta
dalle forze dell'ordine e della Amministrazione del Demanio,
consentendo tra l’altro di aiutare nella conoscenza di entità,
posizione e valore culturale del bene marittimo.
Quest’ ultimo, in quanto sommerso e oggetto di inventariazione, è
in ogni caso tutelato fino a quando non ne è stato stabilito
l’interesse culturale.
Rispetto alle leggi di tutela dei beni paesaggistici, la normativa
porta ad escludere che la Soprintendenza del Mare abbia funzione di
protezione paesaggistica degli specchi d’acqua.
Il vincolo paesaggistico dei BB.AA. su questi contesti non potrebbe
svolgere alcuna pratica funzione, in quanto - continua la nota- la
sua funzione è proteggere aree sensibili da trasformazioni
permanenti, in particolare di tipo edilizio ed
infrastrutturale.
Spetta quindi alla Soprintendenza del Mare l’istanza di
"sensibilizzazione" verso i valori paesaggistici marini e delle
acque in genere.
L’amministrazione regionale si riserva di intervenire solo nel caso
in cui si è in un ambito costiero protetto, e in questo caso le
potestà di autorizzazione - precisa ancora la nota - sono da
attribuire alle Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali
dettate dal Codice per l’esclusività in materia di beni
culturali.
Nei casi in cui la tutela dovesse investire la Soprintendenza BB.
AA. E fosse richiesto un "intuitu materiae", tale funzione potrà
essere svolta dalla Soprintendenza del Mare che potrà così
verificare l’interesse culturale del bene sommerso. A tal riguardo,
la Soprintendenza del Mare può farsi promotore di azioni atte a
individuare i beni subacquei, della loro messa in valore,
Per la tutela dei beni culturali subacquei, come pure per la loro
acquisizione e messa in sicurezza (art. 12 D.Lgs. 42/04), la
Soprintendenza del Mare rimane a disposizione su richiesta delle
competenti Soprintendenze e formula ad esse, anche d’ufficio,
confacenti e motivate proposte, ferma restando la titolarità di
queste ultime all’adozione dei provvedimenti di legge.
Questo criterio comportamentale subordinato alle attività degli
istituti del dipartimento eviteranno - precisa ancora la Circolare
del Dirigente Generale - il generarsi di futuri conflitti di
attribuzioni e aggravi procedurali impropri.
© Riproduzione riservata