Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 di ieri 6 giugno è stato pubblicato
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204,
recante "
Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei
lavori pubblici"
Il riordino scaturisce dalla necessità di una rimodulazione in
chiave funzionale ed organizzativa del massimo organo tecnico
consultivo dello Stato, per ridefinirne la struttura e adeguarla
alle variazioni delle competenze nel comparto di riferimento,
diversamente distribuite tra lo Stato centrale e le autonomie
locali.
Il Consiglio superiore esercita funzioni consultive ed esprime
pareri:
- di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei
casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di
euro;
- di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni
competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi
reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di
navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori
pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse
pubblico;
- su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme
vigenti.
Il Consiglio superiore esprime, altresì, obbligatoriamente parere:
- sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre
1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64;
- sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei
limiti delle leggi citate alle lettere a) e b).
Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per
materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco
che segue, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con
pari procedura. L'elenco delle principali materie è di seguito
indicato:
- edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche,
materiali e prodotti da costruzione;
- idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di
abitati, opere idraulico-forestali;
- infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere
per la navigazione interna;
- dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti
alternative;
- infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per
la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici,
tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed
informatiche;
- assetto del territorio, questioni ambientali;
- norme tecniche, classificazione sismica, competenze
professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione
delle opere pubbliche.
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