SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

21/06/2006

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 13523 del 12 giugno 2006 è stato risolto un contrasto di giurisprudenza relativo al rispetto delle distanze legali da parte dei vicini di casa anche nel caso in cui subentri nella proprietà dell'immobile un nuovo proprietario.

"Le domande intese a far valere le violazioni ai limite legali della proprietà non solo sono suscettibili di trascrizione ex articolo 2653 c.c., ma, anzi, devono essere trascritte perché l'attore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso, con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda; sebbene possa sembrare superfluo, va comunque precisato che la raggiunta conclusione non trova campo ove con la domanda sia stato chiesto non la riduzione in pristino ma esclusivamente il risarcimento del danno, id est sia stata sperimentata non un’azione reale ma un'azione personale".

La sentenza, quindi, prevede che le domande intese a far valere il rispetto delle distanze legali delle proprietà non solo sono suscettibili di trascrizione ex art. 2653 c.c. ma devono essere trascritte affinché si possa opporre la sentenza favorevole anche al terzo acquirente con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda.

Si precisa, inoltre, che la raggiunta conclusione non trova riscontro se con la domanda sia stato chiesto esclusivamente il risarcimento del danno e non la messa in pristino.
In definitiva le domande presentate per ottenere il rispetto dei limiti legali della proprietà, dirette ad interrompere l’usucapione di un diritto di contenuto contrario ai limiti violati, devono essere trascritte al fine di evitare l’opponibilità della sentenza ai terzi successori a titolo particolare dell'immobile.

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