SERBATOI FISSI PER DEPOSITI GPL

21/06/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 recante il "Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi".

Il regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3. Sono esclusi i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Alla richiesta devono essere allegati:
  1. la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
  2. una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
  3. una planimetria del deposito, in scala idonea;
  4. l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comando provinciale dei vigili del fuoco effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attività e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

© Riproduzione riservata