Anche le Regioni intervengono nella telenovela del Codice Si,
Codice No.
Le Regioni vogliono intervenire nelle modifiche che il Governo
vuole predisporre al "
Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE". Le Regioni Lazio ed Emilia Romagna
hanno chiesto al Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro di
trovare il sistema per far slittare l'entrata in vigore, prevista
per l'1 luglio prossimo, al fine di permettere un confronto tra il
Governo e le Regioni.
Le due regioni, per mezzo di una nota congiunta indirizzata al
Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, a firma d Bruno
Astorre, Assessore ai Lavori Pubblici della regione della Regione
Lazio edi Luigi Gilli, Assessore della programmazione e sviluppo
territoriale dell’Emilia Romagna, hanno sottolineato che "il nuovo
Codice mette in duscussione la sopravvivenza delle leggi e dei
regolamenti regionali in materia. Sono a rischio quelle norme
introdotte in ambito locale per semplificare e rendere flessibili
le procedure per gli appalti pubblici. Si rende, quindi, vano
l’obiettivo di ridurre i tempi, tecnici e burocratici, per
terminare le opere".
Qualche giorno addietro, anche l’assessore ai Lavori Pubblici della
regione Veneto, Massimo Giorgetti, aveva annunciato che la Regione
Veneto avrebbe ricorso alla Corte costituzionale contro l'entrata
in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Le Regioni hanno chiaro, infatti che, così come disposti
dall'articolo 4 del Codice stesso, possono esercitare la potestà
normativa nelle materie oggetto del codice dei contratti nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle
disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello
Stato.
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del codice, in particolare, in tema di:
- programmazione di lavori pubblici;
- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.
Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della
Costituzione,
non possono prevedere una disciplina diversa da
quella del codice in relazione:
- alla qualificazione e selezione dei concorrenti;
- alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa;
- ai criteri di aggiudicazione;
- al subappalto;
- ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
- alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
- alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi
direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e
collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità
amministrative;
- al contenzioso.
Resta ferma la
competenza esclusiva dello Stato a
disciplinare:
- i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
- i contratti nel settore della difesa;
- i contratti segretati o che esigono particolari misure di
sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o
esclusiva, le disposizioni del codice si applicano alle regioni
nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
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