Oggi 23 giugno alle ore 10,00 è convocato a Palazzo Chigi il
Consiglio dei Ministri n. 4.
Al primo punto dell'Ordine del giorno "Decreto legislativo
concernente disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (POLITICHE EUROPEE,
INFRASTRUTTURE ) - ESAME PRELIMINARE"
Dobbiamo, quindi, intendere che il Governo, per le modifiche al
Codice degli appalto, ha scelto la strada della procedura
correttiva prevista dall’articolo 25 (articolo con cui è stata data
al Governo la delega per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi), comma 3 della legge n. 62/2005 che recita
testualmente "Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure
di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4"
E' chiaro, quindi che un decreto correttivo dovrà seguire
all’entrata in vigore del Codice e, quindi, assisteremo,
probabilmente, all’entrata in vigore del Codice nella versione in
atto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e che successivamente,
magari dopo pochi giorni, sarà modificato da un decreto correttivo
che viene oggi esaminato preliminarmente dal Governo.
Da indiscrezioni, sembra che il decreto correttivo che il ministro
Antonio Di Pietro presenterà oggi al Consiglio dei Ministri
contenga un rinvio di sei mesi dell’articolo 33 (centrali di
committenza), dell'articolo 58 (dialogo competitivo), dell’articolo
59 (accordo quadro).
Per quanto concerne, invece, l'istituto dell’avvalimento (artt. 49
e 50) che era stato recepito nell’attuale testo in maniera più
restrittiva rispetto alla direttiva europea, viene ampliato dando
la possibilità alle imprese ausiliarie (quelle che prestano i
requisiti) di partecipare ai lavori anche attraverso il
subappalto.
Ma come è possibile tutto ciò senza che ritorni in vita dopo
l’abrogazione della legge n. 109/1994, prevista dall’articolo 256
del nuovo Codice?
E' possibile, facendo ritornare in vita dopo l’abrogazione,
prevista appunto dall’articolo 256 del Codice, tutta una serie di
norme; il ritorno i vita delle citate norme è attuato, sempre nel
decreto correttivo, per mezzo dell’articolo 3 nel quale
probabilmente leggeremo "Le disposizioni di cui all’articolo
256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio
di cui al comma 2".
Credo che, con questo sistema, non si farà altro che rendere il
sistema degli appalti ancora più difficile da decifrare e che
probabilmente questa strada del decreto correttivo, seguita dal
Governo è l'unica strada corretta che può essere percorsa ma è una
strada che dovrebbe essere seguita a qualche mese di distanza
dall'entrata in vigore del Codice per correggerne quelle parti che,
dopo una prova sul campo, andrebbero corrette, senza rendere, con
il rinvio dell'abrogazione delle norme di cui all'articolo 256,
comma 1, il sistema ancora più iperstatico.
Ma può una norma far rivivere norme precedentemente abrogate da una
legge dello Stato?
A questa domanda, se il decreto correttivo vedrà la luce,
attendiamo risposte.
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