L'Assessorato dei Beni culturali e della Pubblica Istruzione della
Regione siciliana, con circolare 26 maggio 2006, n. 29 pubblicata
sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana 16 giugno 2006, n.
29 intervine sul problema legato agli
Impianti di produzione di
energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di
salvaguardia dei beni paesaggistici
In riferimento al fatto che lo sviluppo delle energie rinnovabili è
non soltanto un'esigenza legata alla sicurezza degli
approvvigionamenti energetici con costi ragionevoli e riduzione
delle emissioni nocive, ma risponde anche al rispetto di precisi
impegni internazionali, la Regione siciliana ha coerentemente
previsto d'incentivare lo sviluppo della produzione di energia
alternativa all'interno del P.O.R. 2000-2006, asse I - risorse
naturali: secondo il piano energetico regionale.
Ciò porta a valorizzare fonti energetiche quali le biomasse e,
appunto, il fotovoltaico, ma soprattutto le centrali eoliche, che
rappresentano il 97% circa dei nuovi impianti di energia
rinnovabile per i quali è stata richiesta la connessione al gestore
della rete nazionale.
I progressi tecnologici degli ultimi anni spingono verso la
soluzione delle centrali eoliche, che rappresenta la migliore
opportunità che si ha in Sicilia di produrre energia pulita ed
abbattere le emissioni inquinanti.
L'innegabile funzione positiva che gli impianti di produzione di
energia eolica svolgono per la salubrità dell'ambiente e per la
tutela della salute ha, tra l'altro, portato la giurisprudenza di
merito a richiamare l'obbligo di procedere a una comparazione tra
questi interessi e quello alla protezione del paesaggio.
La circolare espone, poi, i
Criteri di valutazione paesaggistica
degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante
l'utilizzo di energia eolica
Ai fini della valutazione paesaggistica degli impianti eolici, ai
sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nel territorio della Regione siciliana si distinguono:
- zone escluse;
- zone sensibili;
- zone consentite.
Nella circolare vengono definite le precedenti zone ed in
particolare sono da considerarsi
zone consentite le porzioni
del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e
limitazioni, nelle quali l'installazione degli impianti eolici è
consentita.
Si rammenta che in forza dell'articolo 152 del decreto legislativo
n. 42/2004, nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di
condotte per impianti industriali e di palificazioni nell'ambito,
in vista o in prossimità delle aree sottoposte a tutela
paesaggistica, sussiste la facoltà di prescrivere le distanze, le
misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già
realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti.
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