Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 4 di venerdì scorso, ha
definito il percorso che il Governo si accinge ad intraprendere per
effettuare una
sospensione selettiva di alcuni istituti
facoltativi della normativa comunitaria riportati all’interno
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Nessun rinvio, dunque, per il Codice degli appalti, anche in
considerazione del fatto che contiene direttive europee "
che non
vogliamo eludere" dice il Ministro Di Pietro, ma soltanto la
possibilità di "
rinviare l'efficacia di quelle disposizioni che
non sono da considerarsi immediatamente cogenti perché previste
dalle direttive europee".
Nella conferenza stampa successiva al Consiglio, ad un primo
intervento del
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Enrico Letta che ha precisato che la manovra del Governo ha tre
obiettivi: "
Non incorrere nelle infrazioni europee, dare
certezze agli operatori e avviare una fase di dialogo con le
imprese per modificare il Codice degli appalti" è seguito
l'intervento del
Ministro Antonio Di Pietro, la cui fedele
trascrizione è riportata in allegato alla presente news.
Il Ministro Di Pietro, con un suo particolare stile a noi tutti
noto dagli anni in cui era Ministro dei Lavori Pubblici, precisa
che l’intervento del Governo consisterà nella sospensione selettiva
di alcuni istituti facoltativi della normativa comunitaria
realizzata per mezzo di un duplice strumento normativo.
Il primo consistente in un emendamento alla legge di
conversione (e non "emendamento da inserire in decreto legge"
come dice testualmente nella conferenza stampa)
del decreto
legge 12 maggio 2006, n. 173 relativo a "proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare";
il secondo
consisterà, invece in un decreto legislativo correttivo del
codice secondo la procedura prevista dall’articolo 25, comma 3,
della legge n. 62/2005 (legge delega in base alla quale è stato
emanato il D.Lgs. n. 163/2005).
I due strumenti contengono, di fatto, la proroga dell’entrata in
vigore all’1 gennaio 2007 di alcune disposizioni del nuovo codice
tra le quali:
- centrali di committenza (art. 33);
- appalto integrato (art. 53,commi 2 e 3);
- trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- dialogo competitivo (art. 58);
- accordi quadro (art. 59);
ma anche il rinvio dell'abrogazione delle disposizioni elencate
nell’articolo 257, comma 1 del Codice stesso.
Il secondo strumento normativo potrà essere emanato soltanto se il
primo (l’emendamento) non soltanto sarà approvato ma anche se la
stessa legge di conversione entrerà in vigore prima del prossimo 1
luglio (data di entrata in vigore del codice) poiché soltanto in
questa maniera potrà essere evitato il vuoto normativo e potranno
restare in vita le disposizioni della legge n. 109/1994, oggi
vigenti e relative agli istituti della trattativa privata e
dell’appalto integrato.
Mentre, in linea di principio, la legge contenente l’emendamento
potrebbe essere emanata entro pochi giorni, il decreto legislativo
correttivo per diventare operativo ed essere pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dovrà ricevere il parere del Consiglio di Stato,
della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, delle
competenti commissioni parlamentari e, quindi, è presumibile,
considerata anche la pausa estiva, prevedere un numero di mesi non
inferiore a tre.
Il secondo strumento normativo (decreto legislativo) contiene, poi,
all’articolo 2 una serie di correzioni, alcune di carattere formale
(correzione di refusi) ed altre di carattere sostanziale tra le
quali:
- estensione anche ai contratti di servizi e forniture, affidati
con procedura ristretta, l'obbligo di invitare tutti gli operatori
che ne facciano richiesta;
- la speciale commissione di valutazione d’impatto ambientale per
le opere strategiche prevista dalla legge obiettivo che viene
mantenuta in vita solo sino all’arrivo della commissione unica
prevista dal D.Lgs. 152/2006;
- l'affidamento sotto soglia dei concorsi di progettazione e di
idee;
- la pubblicità legale per i lavori sotto soglia.
Ma è lecito chiedersi la logica di questo secondo provvedimento per
le seguenti motivazioni:
- se il primo provvedimento relativo all’emendamento non viene
approvato o se la legge di conversione è emanata successivamente
all’1 luglio, data di entrata in vigore del Codice (resta soltanto
la presente settimana) il secondo provvedimento (decreto
legislativo correttivo), nel caso in cui venisse emanato, essendo
già stata abrogata la legge n. 109/1994, provocherebbe un vuoto
normativo e non potrebbe, attraverso un articolo (art. 3), fare
continuare ad applicare disposizioni precedentemente abrogate;
- se il primo provvedimento venisse, invece, approvato, darebbe
un ragionevole tempo tecnico per predisporre un decreto legislativo
correttivo, anche sulla base della prima applicazione del codice e
con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore e non sul
fatto, come evidenziato dal Ministro Di Pietro nella conferenza
stampa, di volere modificare il Codice poiché lo stesso è nato in
base a "scelte che non possiamo condividere soprattutto in ordine a
questioni di maggiore concorrenza, di migliore trasparenza, di più
efficienza".
Ma vogliamo pensare che il Ministro si sia espresso male perché se
così fosse, ad ogni cambio di Governo, quello nuovo, non essendo in
sintonia con il precedente, passerebbe gran parte del proprio tempo
non per "governare" ma per smontare i provvedimenti varati nei mesi
precedenti, sui quali, ovviamente, in gran parte non era
d'accordo.
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