La legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 12 maggio
2006, approvata dal Senato in data 28 giugno scorso ma non ancora
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, contiene all'articolo 1-quater
che recita testualmente:
"Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio
abitativo)" 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino
all'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non
oltre il 1º gennaio 2007".
La proroga riguarda l'applicazione del Capo V della parte II del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa alle "Norme per la sicurezza
degli impianti".
Il Citato Capo V era stato più volte prorogato sino al 30/6/2006 e
questa ulteriore proroga sino al 1° gennaio 2007 si è resa
necessaria poiché ancora non è stata data attuazione all'articolo
11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248 il cui testo è qui di seguito riportato:
"
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
disciplinare:
- il riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- la definizione di un reale sistema di verifiche degli
impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva
sicurezza;
- la determinazione delle competenze dello Stato, delle
Regioni e degli Enti Locali secondo i principi di sussidiarietà e
di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- la previsione di sanzioni in caso di violazione degli
obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e
b)."
Le novità che scatteranno dal 1° gennaio 2007 ed alle quali è
necessario prepararsi, sono le seguenti:
- Estensione del campo di applicazione a tutti gli edifici
pubblici e privati, qualsiasi siua la destinazione d'uso. La
legge 5 marzo 1990, n. 46 relativa solanto agli "impianti civili"
viene estesa, analogamente a quanto previsto già per gli impianti
elettrici, anche agli impianti relativi agli edifici adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi;
- Attestazione SOA. Le imprese in possesso di attestazione SOA
specialistiche si considerano abilitate ai sensi della legge n.
46/1990; puntualizzazione superflua inquanto tali imprese
dovrebbero essere essere in possesso dell’abilitazione
46/1990;
- Albo professionale dei responsabili tecnici. E'
istituito presso ogni Camera di Commercio un albo dei responsabili
tecnici delle imprese impiantistiche abilitate alla n. 43/1990; si
tratta di un inutile appesantimento in quanto esiste già l’albo
delle imprese abilitate alla n. 46/1990;
- Dichiarazione di conformità. Tra gli allegati
obbligatori scompare lo schema d'impianto;
- Misure di semplificazione per il collaudo. Il
committente è esonerato dalla presentazione del progetto se
richiede il collaudo dell'impianto; l'esonero si riferisce alla
presentazione e non alla redazione del progetto;
- Invio della dichiarazione di conformità. Viene meno il
deposito della dichiarazione di conformità presso la Camera di
Commercio ma rimane l’invio allo sportello unico del Comune con un
unico punto di raccolta, quindi, della documentazione del sistema
edificio-impianto.
Nel frattempo Assistal - associazione nazionale Costruttori di
Impianti - ha già approntato alcune proposte per modificare le
nuove disposizioni tra le quali:
- esclusione dal campo di applicazione della 46/90 degli impianti
alimentati con depositi Gpl e quelli di autoproduzione di energia
elettrica;
- estensione del campo di applicazione delle nuove disposizioni
di sicurezza agli impianti d’automazione per porte e cancelli, alla
luce della attuale assenza per questi ultimi di controlli
obbligatori;
- presentazione del progetto obbligatoria;
- cancellazione della disposizione relativa all’attivazione
dell’albo degli istallatori, dal momento che le imprese hanno già
un responsabile tecnico la cui abilitazione è prevista dalla
46/1990.
Ancora, quindi, sei mesi di tempo per l’entrata in vigore delle
nuove norme per la sicurezza degli impianti, ma la speranza degli
operatori del settore è che si possa approfittare di questo
ulteriore slittamento sino al 1° gennaio 2007 per disporre
eventuali modifiche.
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