Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante:
"
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4
luglio scorso il Governo estende il meccanismo della responsabilità
in solido dell'appaltatore e pone a suo carico anche il versamento
dell'Iva dovuta dal subappaltatore.
Nel decreto viene previsto, all'articolo 35, commi 28, 29, 30, 31,
32, 33 e 34, che l'
appaltatore risponda in solido con il
subappaltatore dei versamenti delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del
subappaltatore.
Ovviamente ciò significa che l'appaltatore deve supplire alle
inadempienze del subappaltatore verso i propri dipendenti, in
riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti stessi del
subappaltatore, con un tetto massimo che non può superare
l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall'appaltatore
al subappaltatore.
Il committente può provvedere al
pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti relativi ai
versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore.
Le sanzioni, previste al comma 33 del citato articolo 35, per chi
non rispetta queste regole sono pesanti: partono da 5mila ma
possono arrivare a 200mila euro.
Ma il decreto legge non specifica però quale sia la documentazione
che svincola l'appaltatore dal meccanismo della responsabilità in
solido ed è su questo aspetto che si appuntano maggiormente le
critiche delle imprese e che lascia perplessi anche i
sindacati.
Il direttore dell'ANCE
Carlo Ferroni interviene
sull'argomento precisando che. «
E' necessario che un
provvedimento attuativo indichi in modo chiaro di quale
documentazione si tratta. Perché se a livello contributivo, il
Durc, opportunamente ritoccato, può sopperire alla richiesta del
decreto, non esiste alcuno strumento che tempestivamente possa
dimostrare la correttezza fiscale».
Quindi, secondo l'ANCE si tratterebbe quindi di una norma
difficilmente applicabile che potrebbe far nascere un forte
contenzioso e, soprattutto, determinare il blocco dei pagamenti a
causa dell'entoità delle sanzioni previste.
Con il comma 5, poi, dell'articolo 35 del decreto-legge, viene
assegnato all'appaltatore la responsabilità dei versamenti Iva
dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera.
In questo modo il decreto estende all'edilizia il cosiddetto
meccanismo del "reverse charge" in base al quale il versamento
dell'Iva non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente
dall'appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento,
ma anche al versamento dell'imposta.
Se la norma diventerà operativa (l'entrata in vigore richiede
infatti il via libera della Commissione Ue), il subappaltatore,
all'emissione della fattura, non incasserà più l'Iva ma solo
l'imponibile mentre sarà l'appaltatore a dover integrare la fattura
con l'Iva.
© Riproduzione riservata