Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 30
giugno 2006 è stato pubblicato il Decreto dell'Assessorato del
Territorio e dell'Ambiente 25 maggio 2006 recante "
Linee guida
per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della
Regione siciliana".
L'allegato al decreto contiene le " Linee guida per la redazione
dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana
Legge Regionale N. 15/2005" e, quindi, nel territorio regionale
sarà possibile ottenere in affitto le spiagge per sei anni, con
possibilità di proroga.
Con il decreto dell'assessorato al Territorio del 25 maggio 2006
viene concretamente applicata la legge n. 15/2005, varata dalla
giunta Cuffaro e poi approvata dall'assemblea regionale, a novembre
scorso e le concessioni del demanio marittimo saranno possibili,
non soltanto per servizi e attività portuali, ma anche per
iniziative connesse ad attività di tipo privatistico quali
strutture mobili, destinate a esercizi per la ristorazione,
l'artigianato, il commercio, lo sport e per porticcioli turistici e
lidi balneari.
Prima dell'entrata in vigore del Decreto 25 maggio 2006, i privati
potevano richiedere una
concessione di quattro mesi per i lidi
estivi.
Con la nuova legge, potranno ottenerla per sei anni, così come per
tutte le altre attività adesso consentite. I tratti di costa da
assegnare saranno scelti dai Comuni che si affacciano sul litorale,
che avranno l'obbligo, entro 180 giorni, di definire il piano di
utilizzo delle aree demaniali, "
un documento di pianificazione,
sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività
di tipo privatistico, regolamentate mediante rilascio di
concessioni demaniali".
Il territorio dovrà essere suddiviso in aree, zone e lotti,
specificando il perimetro e il tipo di gestione. La parte di
superficie da lasciare alla libera fruizione non dovrà essere
inferiore al 50% dell'intero tratto di costa.
Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le
disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza,
igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i
seguenti parametri e regole generali:
- tra ogni concessione di nuova previsione deve essere lasciata
una distanza minima di almeno 100 ml., salvo l'esistente
regolarmente autorizzato;
- >
- il fronte mare di ogni singola concessione per uso
turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100
ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico;
- >
- l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà
superare, in linea di massima, i 4,5 ml. da terra;
- l'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml.
2,70;
- gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno
convogliati in fosse settiche a tenuta opportunatamente
dimensionate;
- le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
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