SPIAGGE IN AFFITTO A PRIVATI

21/07/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 è stato pubblicato il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 25 maggio 2006 recante " Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana".
L'allegato al decreto contiene le " Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana Legge Regionale N. 15/2005" e, quindi, nel territorio regionale sarà possibile ottenere in affitto le spiagge per sei anni, con possibilità di proroga.

Con il decreto dell'assessorato al Territorio del 25 maggio 2006 viene concretamente applicata la legge n. 15/2005, varata dalla giunta Cuffaro e poi approvata dall'assemblea regionale, a novembre scorso e le concessioni del demanio marittimo saranno possibili, non soltanto per servizi e attività portuali, ma anche per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico quali strutture mobili, destinate a esercizi per la ristorazione, l'artigianato, il commercio, lo sport e per porticcioli turistici e lidi balneari.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto 25 maggio 2006, i privati potevano richiedere una concessione di quattro mesi per i lidi estivi.
Con la nuova legge, potranno ottenerla per sei anni, così come per tutte le altre attività adesso consentite. I tratti di costa da assegnare saranno scelti dai Comuni che si affacciano sul litorale, che avranno l'obbligo, entro 180 giorni, di definire il piano di utilizzo delle aree demaniali, "un documento di pianificazione, sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali".

Il territorio dovrà essere suddiviso in aree, zone e lotti, specificando il perimetro e il tipo di gestione. La parte di superficie da lasciare alla libera fruizione non dovrà essere inferiore al 50% dell'intero tratto di costa.

Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:
  • tra ogni concessione di nuova previsione deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml., salvo l'esistente regolarmente autorizzato;
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  • il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico;
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  • l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di massima, i 4,5 ml. da terra;
  • l'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70;
  • gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse settiche a tenuta opportunatamente dimensionate;
  • le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;


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