Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006 è stato il
Decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 recante:
“Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione,
di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive
modificazioni”.
Il decreto ministeriale stabilisce le competenze ed i criteri per
la determinazione dei vincoli alle proprietà private limitrofe agli
aeroporti militari e alle installazioni militari adibite al decollo
e all`atterraggio di aeromobili.
Il Decreto è stato predisposto in attuazione dell'art. 707, ultimo
comma del Codice della navigazione, oggetto di ampia revisione da
parte del D.Lgs. n. 96/2005 (e poi dal D.Lgs. 151/2006) per
adeguarlo alle normative comunitarie ed internazionali in materia
di aviazione civile e gestione degli aeroporti.
L'art. 707 del Codice della navigazione pone in via generale in
capo all'ENAC la competenza alla individuazione delle zone di
rispetto intorno agli aeroporti e dei relativi vincoli, mentre per
gli aeroporti militari (elencati nell'Allegato 1) tale competenza
è, invece, attribuita al Ministero della difesa - Direzione
generale dei lavori e del demanio (art. 3 D.M. 20 aprile 2006).
Il D.M. 20 aprile 2006 per determinare le aree limitrofe al
perimetro aeroportuale soggette a vincoli all'edificazione ha
adottato un criterio misto, recependo in parte le innovazioni
introdotte dal D.Lgs. n. 96/2005 (criterio del rispetto delle sole
superfici di decollo e di atterraggio, calcolate secondo le
caratteristiche specifiche del singolo aeroporto come, ad esempio,
la lunghezza piste), in parte mantenendo alcuni riferimenti del
vecchio testo del Codice della navigazione (vincolo di
inedificabilità assoluta nei 300 metri dal perimetro aeroportuale e
di inedificabilità relativa superati i 300 metri fino ad un massimo
di 3 km oltre i quali cessava qualsiasi vincolo).
In riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 5 del D.M.
20/4/2006, nelle direzioni di decollo e di atterraggio è prevista
una fascia di inedificabilità assoluta entro i 300 metri dal
perimetro aeroportuale all'interno di un'area a forma trapezoidale
rappresentante il prolungamento della pista e successivamente una
inedificabilità relativa fino ad una distanza massima di 15 km,
superata la quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 2-4 ed allegati
2 e 3, cessa ogni limitazione.
Nelle aree diverse da quelle relative alle direzioni di decollo e
atterraggio, sono previsti vincoli di inedificabilità relativa che
si riducono con l'aumentare della distanza dal perimetro
aeroportuale e cessano superati i 7,5 km.
Su parere favorevole dell'aeronautica militare, così come previsto
all'articolo 2, comma 6 del D.M. 20 aprile 2006, il Ministero della
difesa, così come l'ENAC, può imporre limitazioni meno restrittive
(ad esempio, in relazione all`altezza delle costruzioni) rispetto a
quelle derivanti dall'osservanza dei criteri sopra descritti, fatte
comunque salve quelle stabilite dalla normativa tecnica
internazionale.
Così come previsto, poi, all'articolo 2, comma 7 del D.M.
20/4/2006, restano fermi i vincoli alla proprietà privata imposti
precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 96/2005 e cioè
il 21 ottobre 2005.
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