REGIME FISCALE DELLE CESSIONI E DELLE LOCAZIONI

11/08/2006

L’agenzia delle Entrate interviene con la circolare n. 27 del 4 agosto scorso con i primi chiarimenti sul Decreto-legge n. 223/2006 e precisamente sul problema della revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (art. 35, commi da 8 a 10-sexies).
Nella citata circolare, in 8 pagine, vengono trattati i seguenti argomenti:
  • 1. immobili abitativi
  • 2. immobili strumentali
  • 3. locazioni d'azienda
  • 4. locazioni finanziarie
  • 5. fondi immobiliari
  • 6. obblighi di rettifica in sede di applicazione del decreto legge
  • 7. registrazione dei contratti di locazione in corso il 4 luglio
Con il nuovo regime introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 223/2006, l’imposta di registro deve essere versata senza eccezioni sulle locazioni di fabbricati, sia strumentali che abitativi a differenza del precedente regime in cui gli obblighi di registrazione e di pagamento del tributo in maniera proporzionale erano esclusi per i contratti soggetti ad IVA.
Per i contratti in corso alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006) sarà necessario presentare un’apposita dichiarazione finalizzata ad assolvere i nuovi adempimenti.

Nella citata circolare l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in base alla nuova disciplina, tutti i contratti di locazione di fabbricati, sia strumentali che abitativi, sono soggetti all’obbligo di registrazione e all’applicazione proporzionale dell’imposta di registro.
La circolare precisa anche che l’applicazione del nuovo regime di tassazione dei contratti di locazione in corso, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non erano stati registrati in quanto imponibili ai fini IVA, è disciplinata dalle disposizioni del comma 10-quinquies dell’articolo 35 del decreto-legge. Le citate disposizioni prevedono che per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad IVA sulla base delle precedenti disposizion, in corso di esecuzione alla predetta data, le parti devono presentare per la registrazione un’apposita dichiarazione.

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