Il Decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 4
Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, interviene sul
subappalto con l’articolo 35 e precisamente con i commi dal
5 al 6-ter e con i commi dal 28 al 34
sul problema dell’IVA e su
quello della responsabilità in solido tra appaltatore e
subappaltatore e sullo stesso argomento l’Agenzia delle Entrate
è intervenuta nella circolare n. 28 del 4 agosto scorso.
Per quanto concerne il problema legato all’
IVA nel
subappalto, la nuova disposizione estende alle prestazioni di
servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo
dell’inversione contabile, rendendo l’appaltatore debitore
dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto
passivo nel territorio dello Stato.
Le prestazioni rese dal subappaltatore verranno, quindi, fatturate
senza addebito d'imposta e integrate con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta da parte dell'appaltatore,
che sarà altresì tenuto ad annotare le stesse sia nel registro
delle fatture di cui all’articolo 23, sia nel registro degli
acquisti di cui all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.
Il meccanismo dell’inversione contabile si applicherà anche agli
eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal
subappaltatore.
La norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si
manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il
subappaltatore non versi l’IVA addebitata all’appaltatore.
Il comma 6 prevede che
l'efficacia della disposizione è
subordinata all'autorizzazione in deroga alla sesta direttiva
comunitaria (direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
1977) da parte degli organismi comunitari preposti; essa si
applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate successivamente
alla data di autorizzazione.
Il comma 6-bis, inserito in sede di conversione in legge del
decreto, estende la facoltà di richiedere il rimborso
dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale
IVA, prevista dall’articolo 30, terzo comma, lettera a), del DPR n.
633 del 1972, anche alle ipotesi in cui, nel settore edile, siano
rese le prestazioni di servizi disciplinate dal citato sesto comma
dell’articolo 17 del medesimo decreto.
Il successivo comma 6-ter, anch’esso inserito in sede di
conversione, consente esplicitamente al subappaltatore che rientra
nell’ambito applicativo del sesto comma dell’articolo 17 del DPR n.
633 del 1972 di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Ciò in quanto il
subappaltatore, non potendo fatturare con IVA le prestazioni rese
all’appaltatore, avrà normalmente una posizione IVA a credito.
La norma, inoltre, eleva il limite di 516.456,90 euro, di cui
all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad
un milione di euro a favore dei subappaltatori il cui volume
d’affari registrato nell’anno precedente riguardi per almeno l’80
per cento prestazioni rese “in esecuzione di contratti di
subappalto”.
Anche le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si
applicheranno successivamente all’autorizzazione dell’Unione
europea prevista dal predetto comma 6 dell’articolo 35.
In riferimento, poi al problema legato alla
responsabilità
solidale tra appaltatore e subappaltatore i commi da 28 a 34
dell’articolo 35 del decreto recano disposizioni dirette sia ad
incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali,
previdenziali e assicurativi cui sono tenuti le imprese che operano
in qualità di appaltatori e subappaltatori sia a migliorare le
garanzie per gli enti impositori e previdenziali di riscuotere i
propri crediti.
I commi da 28 a 31 affermano la responsabilità solidale degli
appaltatori per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori
dovuti dai subappaltatori per i propri dipendenti.
La responsabilità solidale in esame non può eccedere l’ammontare
del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
Essa viene meno ove l’appaltatore verifichi, tramite l’acquisizione
della necessaria documentazione, l’effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura
o il servizio affidati. Fino a quando il subappaltatore non
esibisce all’appaltatore la predetta documentazione, quest’ultimo
avrà facoltà di sospendere la corresponsione dei corrispettivi
dovuti al subappaltatore.
Il comma 31 specifica, inoltre, che “gli atti che devono essere
notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono
notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è
comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.”
I successivi commi 32 e 33 prevedono che il committente paghi il
corrispettivo dovuto all’appaltatore dopo aver verificato, tramite
l’acquisizione della relativa documentazione, l’esatto adempimento
degli obblighi concernenti l’effettuazione ed il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alle
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura
o il servizio affidati.
L’inosservanza del nuovo obbligo è punita con la
sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000, qualora i predetti
adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
La competenza dell’ufficio che irroga la presente sanzione è
comunque determinata in rapporto alla sede dell’appaltatore.
Il
comma 34, come modificato dalla legge di conversione,
infine,
differisce l’applicazione di tutte le disposizioni
di cui si tratta
all’approvazione di un decreto di
attuazione “che stabilisca la documentazione attestante
l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione
ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi
conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito
di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con esclusione dei committenti non esercenti attività
commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73
e 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Per effetto dell’ultimo periodo del comma 34 viene comunque fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui “in caso di
appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti”, con la specificazione che il precetto del suddetto
articolo “deve intendersi esteso anche per la responsabilità
solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente”
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