DALL’1 OTTOBRE MODICHE SUI BONUS

25/08/2006

Cambiano le regole delle detrazioni Irpef per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici.
Le modifiche sono contenute nei commi 19, 20, 35-ter e 35-quater dell’articolo 35 del decreto legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248 del 4 Agosto 2006, pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006.

Dall’1 ottobre prossimo la detrazione Irpef, che con la legge finanziaria del dicembre 2006 era stata aumentata al 41% tornerà al 36% e, quindi, coloro che dovranno usufruire di tali detrazione nella presentazione dell’Unico 2007, relativo ai redditi prodotti nell’anno 2006, dovranno separare le spese sostenute sino al 30 settembre 2006 da quelle sostenute successivamente ma la diminuzione di interesse per i bonus potrebbe essere calmierata dal fatto che, sempre dall’1 ottobre prossimo l’IVA passerà dal 20% al 10% con la precisazione che mentre la riduzione del bonus interessa tutti gli interventi, la riduzione di aliquota IVA interessa soltanto le manutenzioni.

Ma ulteriore novità, sempre dall’1 ottobre, sarà quella che, indipendentemente dal numero di comunicazioni inviate al Centro di Servizio di Pescara dai soggetti interessati a sostenere le spese di recupero, per ogni abitazione verrà definito un limite di spesa di 48.000 euro.
Per ultimo ricordiamo che, in base all’articolo 35, comma 19, del DL n. 223/2006, dal 4 luglio scorso coloro che realizzano interventi di recupero per i quali il committente intende usufruire della detrazione Irpef, devono indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.
In definitiva per quanto concerne l’IVA, per fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge n. 457/1978, dall’1 ottobre le aliquote dall’1 ottobre sono le seguenti:
10% Contratti d’appalto, cessione di beni “finiti” o altri beni e materiali con posa in opera
20% Contratti di subappalto, consulenze di tipo professionale
20% Cessione di beni “finiti” o altri beni materiali senza posa in opera,
e nel caso di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457/1978, dall’1 ottobre sono le seguenti:
10% Contratti d’appalto, contratti di subappalto
10% Cessione di beni finiti con o senza posa in opera e di altri beni e materiali con posa in opera
20% Consulenze di tipo professionale, cessione di altri beni e materiali senza posa in opera.

Per altri edifici e immobili, nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge n. 457/1978, dall’1 ottobre le aliquote dall’1 ottobre sono le seguenti:
20% per qualsiasi prestazione o cessione,
e nel caso di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457/1978, dall’1 ottobre sono le seguenti:
10% Contratti d’appalto, contratti di subappalto, cessione di beni “finiti” con o senza posa in opera
10% Cessione di beni finiti con o senza posa in opera e di altri beni e materiali con posa in opera
20% Consulenze di tipo professionale, cessione di altri beni e materiali con o senza posa in opera

A cura di Paolo Oreto


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