Cambiano le regole delle
detrazioni Irpef per gli
interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione
degli edifici.
Le modifiche sono contenute nei commi 19, 20, 35-ter e 35-quater
dell’articolo 35 del
decreto legge n. 223/2006 convertito in
legge n. 248 del 4 Agosto 2006, pubblicata sul supplemento
ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto
2006.
Dall’
1 ottobre prossimo la
detrazione Irpef, che con
la legge finanziaria del dicembre 2006 era stata aumentata al 41%
tornerà al 36% e, quindi, coloro che dovranno usufruire di
tali detrazione nella presentazione dell’Unico 2007, relativo ai
redditi prodotti nell’anno 2006, dovranno separare le spese
sostenute sino al 30 settembre 2006 da quelle sostenute
successivamente ma la diminuzione di interesse per i bonus potrebbe
essere calmierata dal fatto che, sempre dall’1 ottobre prossimo
l’IVA passerà dal 20% al 10% con la precisazione che mentre
la riduzione del bonus interessa tutti gli interventi, la riduzione
di aliquota IVA interessa soltanto le manutenzioni.
Ma ulteriore novità, sempre dall’1 ottobre, sarà quella che,
indipendentemente dal numero di comunicazioni inviate al Centro di
Servizio di Pescara dai soggetti interessati a sostenere le spese
di recupero, per ogni abitazione verrà definito un limite di spesa
di 48.000 euro.
Per ultimo ricordiamo che, in base all’articolo 35, comma 19, del
DL n. 223/2006, dal 4 luglio scorso coloro che realizzano
interventi di recupero per i quali il committente intende usufruire
della detrazione Irpef, devono indicare in fattura il costo della
manodopera utilizzata.
In definitiva per quanto concerne l’IVA, per
fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata nel caso di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere
a) e b) dell’articolo 31 della legge n. 457/1978, dall’1 ottobre le
aliquote dall’1 ottobre sono le seguenti:
10% Contratti d’appalto, cessione di beni “finiti” o altri beni e
materiali con posa in opera
20% Contratti di subappalto, consulenze di tipo professionale
20% Cessione di beni “finiti” o altri beni materiali senza posa in
opera,
e nel caso di
restauro e risanamento conservativo e interventi
di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica
di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della legge n.
457/1978, dall’1 ottobre sono le seguenti:
10% Contratti d’appalto, contratti di subappalto
10% Cessione di beni finiti con o senza posa in opera e di altri
beni e materiali con posa in opera
20% Consulenze di tipo professionale, cessione di altri beni e
materiali senza posa in opera.
Per
altri edifici e immobili, nel caso di
manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 31 della legge n. 457/1978, dall’1 ottobre le
aliquote dall’1 ottobre sono le seguenti:
20% per qualsiasi prestazione o cessione,
e nel caso di
restauro e risanamento conservativo e interventi
di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica
di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della legge n.
457/1978, dall’1 ottobre sono le seguenti:
10% Contratti d’appalto, contratti di subappalto, cessione di beni
“finiti” con o senza posa in opera
10% Cessione di beni finiti con o senza posa in opera e di altri
beni e materiali con posa in opera
20% Consulenze di tipo professionale, cessione di altri beni e
materiali con o senza posa in opera
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