Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4654 depositata il
25 luglio scorso, in riforma della decisione di primo grado con la
quale si escludeva un’azienda da un appalto indetto dalla Provincia
di Imperia ha rilevato che le domande di partecipazione a
gare d’appalto non devono obbligatoriamente essere
sottoscritte dal responsabile legale della società, che può
essere sostituito da un rappresentante incaricato con procura
notarile.
L’estromissione dalla gara era scaturita dal fatto che i documenti
erano stati firmati dal procuratore volontario, anziché
dall’amministratore.
Il Consiglio di Stato nella sentenza ha precisato che
«L’esclusione è illegittima perché deve essere ammessa la
facoltà del rappresentante legale di nominare dei procuratori per
singoli affari (articolo 1717 del Codice civile), consentendo la
sostituzione del mandatario in caso di autorizzazione da parte del
mandante o nell’ipotesi di necessità per la natura
dell’affare».
Nel diritto societario soltanto l’atto costitutivo può stabilire i
limiti alla rappresentanza dei soci ed a tal proposito,
l’orientamento del Consiglio di Stato è stato sempre piuttosto
estensivo.
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