L'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ha emanato la
determinazione n. 8
del 18 novembre 2010 recante "Prime indicazioni sulla
tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136,
come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187".
La determinazione in argomento tratta gli
ambiti di applicazione
della tracciabilità e fornisce indicazioni generali sulle
modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e
l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice
unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e
le comunicazioni obbligatorie.
La determinazione arriva dopo l'emanazione del
decreto-legge n.
187 del 12 novembre scorso che ha già iniziato alla Camera il
percorso per essere trasformato in legge dello Stato ed è suddivisa
nei seguenti paragrafi:
- Premessa
- Entrata in vigore
- Ambito di applicazione
- Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della
tracciabilità
- Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara
(CIG) e del codice unico di progetto (CUP)
- Gestione dei movimenti finanziari
- Comunicazioni
La determinazione è, anche, completata da un
allegato contenente
due schemi e precisamente lo "Schema della clausola da inserire
nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche" e lo "Schema
della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e
subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche".
Mentre per quanto concerne
i contratti d'appalto, i subappalti
ed i subcontratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010
(data di entrata in vigore della legge n. 136/2010), non si pone
alcun problema perché gli stessi devono essere adeguati alle norme
contenute nella legge stessa e devono quindi contenere nel proprio
corpo gli articoli rilevabili negli schemi allegati alla
deliberazione stessa, i contratti stipulati antecedentemente devono
essere adeguati entro centottanta giorni (7 marzo 2011).
L'Autorità precisa anche che sono soggetti immediatamente alla
tracciabilità tutti i contratti stipulati successivamente al 7
settembre 2011 anche se relativi a bandi pubblicati in data
antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.
Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto
all'applicazione dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dal
momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà
possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.
Anche per
contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre
2010, sono, quindi, soggetti, immediatamente, agli obblighi di
tracciabilità i contratti aventi ad oggetto:
- i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un
contratto stipulato antecedentemente;
- i nuovi contratti, originati dal fallimento
dell'appaltatore;
- i contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che
superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto in quanto
tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.
Nella determinazione l'Autorità precisa che per i
contratti
stipulati antecedentemente al 7 settembre 2011 prima della scadenza
dei centottanta giorni (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti
potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori,
tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti anche se
sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità mentre
dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola
relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto ,inidonei a
produrre alcun effetto giuridico.
L'Autorità suggerisce, anche, di
integrare espressamente i
contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi poiché tale
soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni
pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al
riparo dal rischio della nullità dell'accordo.
Per quanto concerne le
tipologie di pagamento atte a
garantire la tracciabilità, l'Autorità, precisa che:
- i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono
essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non
riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati
dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia
privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto
pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un
edificio privato;
- i pagamenti possono essere effettuati aoltre che con bonifico
bancario o postale anche con RI.BA.
- i pagamenti relativi a stipendi, manodopera, spese generali,
provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, possono
essere effettuate anche con assegni bancari o postali nel caso in
cui i soggetti non siano in grado di accettare pagamenti a valere
su un conto corrente (o conto di pagamento), il conto su cui
vengono tratti i titoli sia un conto dedicato ed i predetti titoli
vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità mentre
non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il
CIG.
Per ultimo vale la pena segnalare il fatto che con riferimento al
settore dei
servizi di ingegneria e architettura, le norme
devono essere applicate a tutti i soggetti di cui all'articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei
contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi
professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti
aventi ad oggetto i predetti servizi.
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