Tracciabilità dei pagamenti: Pubblicata la determinazione con le prime indicazioni dell'Autorità LLPP

22/11/2010

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha emanato la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 recante "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187".
La determinazione in argomento tratta gli ambiti di applicazione della tracciabilità e fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.

La determinazione arriva dopo l'emanazione del decreto-legge n. 187 del 12 novembre scorso che ha già iniziato alla Camera il percorso per essere trasformato in legge dello Stato ed è suddivisa nei seguenti paragrafi:
  • Premessa
  • Entrata in vigore
  • Ambito di applicazione
  • Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità
  • Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)
  • Gestione dei movimenti finanziari
  • Comunicazioni
La determinazione è, anche, completata da un allegato contenente due schemi e precisamente lo "Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche" e lo "Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche".

Mentre per quanto concerne i contratti d'appalto, i subappalti ed i subcontratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 136/2010), non si pone alcun problema perché gli stessi devono essere adeguati alle norme contenute nella legge stessa e devono quindi contenere nel proprio corpo gli articoli rilevabili negli schemi allegati alla deliberazione stessa, i contratti stipulati antecedentemente devono essere adeguati entro centottanta giorni (7 marzo 2011).
L'Autorità precisa anche che sono soggetti immediatamente alla tracciabilità tutti i contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2011 anche se relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.
Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.
Anche per contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010, sono, quindi, soggetti, immediatamente, agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto:
  • i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente;
  • i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore;
  • i contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.

Nella determinazione l'Autorità precisa che per i contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2011 prima della scadenza dei centottanta giorni (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità mentre dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto ,inidonei a produrre alcun effetto giuridico.
L'Autorità suggerisce, anche, di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi poiché tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo.

Per quanto concerne le tipologie di pagamento atte a garantire la tracciabilità, l'Autorità, precisa che:
  • i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato;
  • i pagamenti possono essere effettuati aoltre che con bonifico bancario o postale anche con RI.BA.
  • i pagamenti relativi a stipendi, manodopera, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, possono essere effettuate anche con assegni bancari o postali nel caso in cui i soggetti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento), il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato ed i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità mentre non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG.

Per ultimo vale la pena segnalare il fatto che con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme devono essere applicate a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.

A cura di Paolo Oreto


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