Successivamente all’ultimo provvedimento della
Banca Centrale
Europea che ha variato il
tasso di riferimento, con
decorrenza dal 9 agosto 2006, al
3% l’Istituto della
Previdenza sociale (
INPS) con la
circolare n. 94/06
ha reso noto che, in virtù del suddetto provvedimento,
l’
interesse di differimento, maggiorato di 6 punti
percentuale ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96,
convertito nella Legge n. 402/96 è pari al
9% a decorrere
dalla data sopra indicata.
Tale modifica, ancora una volta, produce effetti anche nei
confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento
dei contributi.
L’interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso
del 9%, viene applicato alle rateazioni concesse dal 9 agosto
2006.
Nei casi di autorizzazione, poi, al differimento del termine di
versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica a
partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2006.
Con l’occasione, ricordiamo che le
sanzioni applicabili sono le
seguenti:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive
spontaneamente denunciate nei termini oppure entro l’anno e pagate
entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1°ottobre 2000, è pari
all’8,50% annuo ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8
lettere a) e b) secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto
dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno
dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30
giorni, il tasso e` pari al 30% annuo;
- per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge
388/00, con decorrenza 9 agosto 2006, la sanzione civile e` pari
all`8,50% annuo;
- per le procedure concorsuali il riferimento al ``prime-rate``,
deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di
riferimento (3%).
La circolare, infine, ricorda che l’
importo dalla sanzione
ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla
legge che è quello degli interessi legali.
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