Il Consiglio dei ministri del 3 agosto ha approvato un decreto
che ritocca il Dpr 34/2000 sulla qualificazione e che non è
ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il decreto viene soltanto eliminato l’obbligo di possedere la
certificazione di qualità legata allo stabilimento di produzione
per partecipare alle gare di posa in opera sopra il milione di
euro. Un obbligo introdotto con il Dpr 93/2004 dall’ex viceministro
alle Infrastrutture, Ugo Martinat in nome di una maggiore
sicurezza.
In verità il TAR del Lazio aveva già sospeso la
determinazione 2/2006 dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici nella parte in cui imponeva alle stazioni appaltanti
di accertare che i montatori di barriere stradali avessero il
certificato qualità dal primo gennaio scorso.
Il Dpr n. 93 del 2004 ha introdotto per le imprese qualificate in
OS12 con classifiche dalla III in su l’obbligo di esibire la
certificazione di qualità Iso 9001/2000 "relativamente alla
produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto
della categoria".
Un obbligo che è scattato dal primo gennaio 2006. I problemi sono
sorti intorno all’interpretazione di questa scadenza.
All’avvicinarsi della data ha preso piede un indirizzo – favorevole
all’Aises – secondo cui solo se l’attestazione Soa veniva
verificata o rinnovata dopo il primo gennaio era necessaria
integrarla con la certificazione di qualità. In pratica l’obbligo
di certificazione sarebbe venuto in rilievo solo alla scadenza del
certificato stesso.
Un orientamento che non aveva convinto l’Autorità di vigilanza
secondo la quale in questo modo si correva il rischio di una sorta
di rincorsa alla richiesta di rinnovo entro il 31 dicembre 2005
(prima cioè dell’entrata in vigore) per poter godere di altri tre
anni di esonero. E quindi l’Autorità con la determinazione n. 2 del
7 febbraio scorso aveva stabilito che anche le imprese già
attestate dovevano comunque avere dal primo gennaio il certificato
di qualità. E che se questo non era inserito nell’attestazione Soa
spettava alle stazioni appaltanti verificarne il possesso in
gara.
Il Tar sembra, però, di diverso avviso e l’ordinanza si
limita a sospendere la parte impugnata della determinazione, ma
questo genere di decisioni, di solito, vengono prese perché si
ravvisa un minimo di fondamento nella richiesta.
Ma come il Tar la pensa anche il nuovo Ministro delle
Infrastruttura Antonio Di Pietro che, raccogliendo anche una
segnalazione dell’Antitrust, si è affrettato a proporre il
decreto che ritocca il Dpr 34/2000.
Leggiamo nella relazione che accompagna il prrovvedimento: ”Di
fatto in questo modo è stato ristretto il mercato degli operatori
che possono accedere alle gare pubbliche di lavori, limitando
irragionevolmente la concorrenza”.
Sulle barriere stradali si è giocato un duro scontro: da una parte
i produttori, riuniti nell’Acai (Associazione costruttori
acciaio italiani) che più hanno premuto per introdurre la norma che
riservava loro le gare sopra il milione di euro (un mercato da 160
milioni nel 2005); dall’altra i posatori dell’Aises
(Associazione italiana segnaletica e sicurezza) che hanno dato
battaglia anche al Tar ottenendo l’annullamento delle delibere
dell’Autorità lavori pubblici su questo stesso punto. E ora il
presidente Aises, Gabriella Ghepardi canta vittoria: “La
cancellazione è un provvedimento di democrazia industriale perché
assegna a ogni categoria, produttori e posatori, un proprio
specifico ruolo nel mercato”.
Il Dpr è stato approvato in via preliminare e deve ora essere
esaminato dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e
dalle commissioni parlamentari.
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