VALUTAZIONE CONGRUITA’

06/09/2006

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4259, sezione V, del 5 luglio 2006, ha chiarito che la pubblica amministrazione può avvalersi di tutti gli elementi in suo possesso per valutare la congruità delle offerte presentate dalle imprese in gara.
La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio consiste nel valutare se le giustificazioni addotte dalle ditte, rese in sede di valutazione di anomalia delle offerte, debbano riferirsi esclusivamente a tali elementi, ovvero se l’amministrazione possa avvalersi anche di altri elementi desumibili dall’esercizio degli ordinari poteri istruttori, di cui la stessa è dotata nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il Consiglio ha già aderito a quest’ultimo orientamento ritenendo che l’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95, che disciplina la materia delle valutazioni delle offerte anormalmente basse, se da un lato prevede che l’amministrazione debba chiedere per iscritto le “precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti“ che dovrà verificare “tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute”, (e realizzando, così, una forma specifica di partecipazione al procedimento), sotto altra angolazione ciò “non esclude affatto, ed anzi presuppone, che l’amministrazione sia dotata degli ordinari poteri istruttori per procedere ad un accertamento efficace e condotto secondo canoni di correttezza ed imparzialità”.

Di conseguenza, non esiste alcuna ragione per escludere che l’amministrazione, nella fase volta ad accertare se le condizioni di aggiudicazione assicurino una esecuzione tempestiva e corretta per soddisfare l’interesse pubblico, possa avvalersi di apporti e conoscenze in suo possesso.

Non vi è, infatti, alcun dubbio che all’amministrazione sia consentito svolgere ogni approfondimento istruttorio circa la congruità dei costi del servizio e la adeguatezza delle giustificazioni rese e ciò conferma che l’amministrazione può liberamente avvalersi di tutti gli elementi necessari per raggiungere un convincimento sicuro in ordine alla affidabilità dell’offerta potenzialmente anomala prescindendo anche dalle diverse valutazioni della stessa impresa.
Nè, nella verifica dell’anomalia delle offerte così come svolta dalla pubblica amministrazione, sono rilevabili profili di illogicità ed incongruità, insufficiente motivazione o errori di fatto che smentiscano le risultanze della procedura che ha accertato la reale possibilità di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni economiche proposte, attese le approfondite attività istruttorie per l’esame delle giustificazioni, preordinate dalla stazione appaltante per raggiungere un convincimento non equivoco sulla congruità delle offerte in quanto idonee a garantire un utile di impresa.

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