Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4259, sezione V, del 5
luglio 2006, ha chiarito che la pubblica amministrazione può
avvalersi di tutti gli elementi in suo possesso per valutare la
congruità delle offerte presentate dalle imprese in gara.
La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio consiste nel
valutare se le giustificazioni addotte dalle ditte, rese in
sede di valutazione di anomalia delle offerte, debbano riferirsi
esclusivamente a tali elementi, ovvero se l’amministrazione
possa avvalersi anche di altri elementi desumibili dall’esercizio
degli ordinari poteri istruttori, di cui la stessa è dotata
nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Il Consiglio ha già aderito a quest’ultimo orientamento ritenendo
che l’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95, che disciplina la
materia delle valutazioni delle offerte anormalmente basse, se da
un lato prevede che l’amministrazione debba chiedere per iscritto
le “precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
ritenuti pertinenti“ che dovrà verificare “tenendo conto di tutte
le spiegazioni ricevute”, (e realizzando, così, una forma specifica
di partecipazione al procedimento), sotto altra angolazione ciò
“non esclude affatto, ed anzi presuppone, che l’amministrazione
sia dotata degli ordinari poteri istruttori per procedere ad un
accertamento efficace e condotto secondo canoni di correttezza ed
imparzialità”.
Di conseguenza, non esiste alcuna ragione per escludere che
l’amministrazione, nella fase volta ad accertare se le condizioni
di aggiudicazione assicurino una esecuzione tempestiva e corretta
per soddisfare l’interesse pubblico, possa avvalersi di apporti e
conoscenze in suo possesso.
Non vi è, infatti, alcun dubbio che all’amministrazione sia
consentito svolgere ogni approfondimento istruttorio circa la
congruità dei costi del servizio e la adeguatezza delle
giustificazioni rese e ciò conferma che l’amministrazione può
liberamente avvalersi di tutti gli elementi necessari per
raggiungere un convincimento sicuro in ordine alla affidabilità
dell’offerta potenzialmente anomala prescindendo anche dalle
diverse valutazioni della stessa impresa.
Nè, nella verifica dell’anomalia delle offerte così come svolta
dalla pubblica amministrazione, sono rilevabili profili di
illogicità ed incongruità, insufficiente motivazione o errori di
fatto che smentiscano le risultanze della procedura che ha
accertato la reale possibilità di eseguire correttamente l’appalto
alle condizioni economiche proposte, attese le approfondite
attività istruttorie per l’esame delle giustificazioni, preordinate
dalla stazione appaltante per raggiungere un convincimento non
equivoco sulla congruità delle offerte in quanto idonee a garantire
un utile di impresa.
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