Riprendendo una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 3
dicembre 2010, n. 8408) il Tribunale Amministrativo Regionale di
Torino ha affermato, in materia di scelta del criterio di
aggiudicazione delle gare d'appalto pubbliche, che risulta essere
illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la
stazione appaltante ha deciso di attribuire nella legge di gare un
peso di rilievo agli aspetti qualitativi dell'offerta.
Con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2011, i giudici del TAR hanno
sostenuto una tesi più volte sostenuta negli ultimi tempi (
leggi news) che boccia
l'utilizzo del massimo ribasso nel caso in cui la legge di gara
attribuisce rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta,
in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni,
al loro numero, al loro livello quantitativo e qualitativo.
Il collegio piemontese ha ricordato il comma 1, art. 81 del D.Lgs.
n. 163/2006 che, in riferimento ai criteri di aggiudicazione,
afferma che fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici,
la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più
basso o con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, lasciando chiaramente intendere che, esistendo una
perfetta e sostanziale equivalenza tra i due sistemi, la scelta
dell'uno o dell'altro è rimessa alla libera determinazione
dell'amministrazione, con l'unico limite di far ricadere tale
scelta su quello più adeguato in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto, al fine di selezionare la migliore
offerta e di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di
pubblicità.
I giudici piemontesi hanno ricordato che, in funzione di quanto
specificato dal Codice, il criterio del massimo ribasso risulta
essere adeguato nel caso in cui non vi sono dubbi sulle
caratteristiche qualitative del bene posto a gara, atteso che la
puntuale individuazione dell'oggetto della fornitura appare di per
sé in grado di evitare il verificarsi di fenomeni distorsivi della
concorrenza.
Viceversa, è illogica la scelta del criterio del prezzo più basso
quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi
variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore
tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al loro livello
quantitativo e qualitativo. In questi casi la pluralità di elementi
presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto
con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso
comportando la violazione delle disposizioni poc'anzi
richiamate.
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