Autunno Caldo per il Ministro delle Infrastrutture
Antonio Di Pietro.
Sul suo tavolo oltre ai pressanti problemi legati principalmente
alla mancanza di risorse per portare avanti le opere, piccole e
grandi, previste dal precedente Governo i pressanti problemi legati
alla Correzione del Codice degli appalti, al nuovo regolamento
attuativo ed ai ricorsi di alcune regioni alla Corte costituzionale
sempre in riferimento al Codice degli appalti.
La strada del nuovo codice degli appalti è, dunque, in salita ed
allo stato attuale non è possibile fare previsioni.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e con il
rinvio selettivo di alcune norme, in soli 15 giorni il settore è
passato attraverso tre discipline e le norme applicabili sono state
le seguenti:
- la legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni (legge Merloni) sino al 30 giugno;
- il nuovo codice dall’1 luglio al 12 luglio;
- il nuovo codice con il rinvio selettivo di alcune norme dal
13 luglio.
Occorre precisare, per altro, che il rinvio selettivo ha colpito
alcune norme simbolo della riforma voluta dal precedente Governo e
precisamente la liberalizzazione della trattativa privata sul
modello europeo e l’estensione dell’appalto integrato di
progettazione e di esecuzione; ed ha, peraltro mantenuto in vita la
legge n. 109/1994 per quelle parti riferibili alle norme
rinviate.
Alcune Regioni, poi, e precisamente il Lazio, la Toscana,
l’Abruzzo ed il Veneto unitamente alla Provincia autonoma di Trento
hanno fatto
ricorso alla Corte costituzionale in riferimento
al fatto che il Codice ha sottratto alla competenza regionale una
lunga serie di materie rendendo di fatto inapplicabili le leggi
regionali.
La soluzione a quanto verificatosi ed all’impasse attuale potrebbe
essere quella ventilata nella Conferenza unificata del 3 Agosto e
precisamente quella di inserire nel primo decreto correttivo,
annunciato dal Governo ed in fase di elaborazione, una norma che
limiti l’applicazione del Codice nelle Regioni che hanno già
proprie leggi sugli appalti.
Ma il tempo passa e il
rinvio selettivo previsto
nell’articolo 1-Octoes della legge n. 228/2006 che modifica il
Decreto legislativo n. 163/2006
termina il 31 gennaio 2007,
data entro la quale il Governo, se vuole continuare sulla strada
intrapresa deve emanare un Decreto legislativo correttivo.
Ricordiamo che con il citato articolo 1-Octies, il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "
Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ha subito alcune modifiche e
precisamente quelle indicate negli articoli qui di seguito
riportati:
- art. 32, comma 1 lettera c) da coordinare con l’articolo 13 del
decreto-legge n. 223/2006;
- art. 32, comma 3 da coordinare con l’articolo 13 del
decreto-legge n. 223/2006;
- art. 92, comma 2 nel quale il secondo ed il terzo periodo ("I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.") devono intendersi abrogati dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006;
- art. 92, comma 4 che deve intendersi abrogato dall’articolo 2,
comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 223/2006;
- art. 118 da coordinare con la disciplina di cui all'articolo
35, commi da 28 a 33, del decreto-legge n. 223 del 2006;
- art. 177, comma 4, lettera f) abrogata dall'articolo 1-octies
della legge n. 228 del 2006) ;
- art. 253, comma 1 sostituito dall'articolo 1-octies della legge
n. 228 del 2006;
- art. 253, commi 1-bis ed 1-ter introdotti dall'articolo
1-octies della legge n. 228 del 2006;
- art. 253, comma 17 che deve intendersi abrogato dall’articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006).
In verità il Ministro ha già presentato uno schema di decreto
legislativo correttivo al D.Lgs. n. 163/2006 che, in verità, per
essendo stato approvato a fine giugno, in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri, avrà tempi sicuramente non brevi perché,
prima di essere approvato in via definitiva, dovrà ricevere il
parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata
Stato-Regioni-Enti locali e delle Commissioni parlamentari della
Camera e del Senato.
Rammentiamo, per ultimo, che
entro l’1 luglio 2007 dovrà essere
emanato il nuovo Regolamento attuativo del Codice che
sostituirà il Regolamento (DPR n. 554/1999) della legge n.
109/1994, in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili
con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti
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