Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2006 è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto
durante il lavoro.
Il Decreto legislativo recepisce la
direttiva 2003/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica
la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto
durante il lavoro.
Con il Decreto legislativo in argomento e precisamente con
l’
articolo 2 dello stesso, viene
modificato il Decreto
Legislativo n. 626/1994, inserendo nello stesso il
Titolo
VI-bis recante
Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all'esposizione ad amianto.
Il nuovo Titolo VI-bis consta di 16 articoli, dal 59-bis al
59-septiesdecies, che tra l’altro contengono:
- Campo di applicazione
- Obblighi del datore di lavoro
- Valutazione del rischio
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure igieniche
- Controllo dell'esposizione
- Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- Informazione dei lavoratori
- Formazione dei lavoratori
- Sorveglianza sanitaria.
Nel Decreto legislativo sono poi, con l’articolo 3 previste
modifiche alle sanzioni previste all’
articolo 89 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che vengono
adeguate al nuovo titolo VI-bis inserito con il Decreto Legislativo
in argomento.
Per ultimo con l’articolo 4 viene precisato che in relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994,
e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto
al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione
e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal medesimo titolo.
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