ATTUAZIONE DIRETTIVA 2003/18/CE

12/09/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Il Decreto legislativo recepisce la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro.

Con il Decreto legislativo in argomento e precisamente con l’articolo 2 dello stesso, viene modificato il Decreto Legislativo n. 626/1994, inserendo nello stesso il Titolo VI-bis recanteProtezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto.

Il nuovo Titolo VI-bis consta di 16 articoli, dal 59-bis al 59-septiesdecies, che tra l’altro contengono:
  • Campo di applicazione
  • Obblighi del datore di lavoro
  • Valutazione del rischio
  • Misure di prevenzione e protezione
  • Misure igieniche
  • Controllo dell'esposizione
  • Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
  • Informazione dei lavoratori
  • Formazione dei lavoratori
  • Sorveglianza sanitaria.
Nel Decreto legislativo sono poi, con l’articolo 3 previste modifiche alle sanzioni previste all’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che vengono adeguate al nuovo titolo VI-bis inserito con il Decreto Legislativo in argomento.

Per ultimo con l’articolo 4 viene precisato che in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.

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