Dopo che il 51esimo congresso nazionale degli Ingegneri svoltosi a
Treviso dal 6 all’8 settembre, con la mozione conclusiva ha
impegnato il Consiglio nazionale degli Ingegneri a:
- a dare corso a tutte le iniziative per riaffermare la
centralità della progettazione delle opere pubbliche;
- a dare corso a tutte le iniziative per riaffermare l’utilità
dei minimi tariffari nella regolamentazione dei rapporti
economici tra professionisti e committenza pubblica e privata;
- a promuovere un’analisi dei costi per valutare l’effettiva
sostenibilità per l’offerta professionale;
- ad elaborate una “carta dei servizi” da fornire agli
iscritti;
- ad adeguare il codice deontologico alle norme sancite
dal Decreto Bersani
ed in attesa della manifestazione nazionale del 12 ottobre che le
libere professioni hanno organizzato contro la legge Bersani,
riceviamo la
determinazione n. 2/2006 del Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che
ha per oggetto “
Regime dei compensi professionali a seguito
dell’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
così come convertito, con modificazioni, dalla legge n.
248/2006”
La determinazione del Consiglio nazionale degli Architetti dopo una
attenta analisi sul regime dei compensi professionali scaturente
dopo l’approvazione del decreto legge n. 223/2006, convertito nella
legge n. 248/2006:
- ritiene che a seguito della entrata in vigore della legge n.
248/2006 il compenso professionale sia liberamente contrattabile
tra cliente e iscritti all’albo nel rispetto dell’importanza
dell’opera e del decoro della professione, così come stabilito
dall’art. 2233 c.c.;
- ritiene che, in mancanza di accordo, si applichi l’art. 2233
c.c., che dispone per gli architetti e gli architetti junior il
ricorso alle tariffe e agli usi;
- ritiene che l’art. 2 della legge n. 248/2006 non abbia disposto
l’abrogazione degli artt. 253 e 92 del d.lgs. n. 163/2006 e che,
pertanto, continuano ad applicarsi per gli iscritti all’albo le
tabelle dei corrispettivi di cui al d.m. 4 aprile 2001;
- segnala che nella denegata ipotesi di abrogazione dei
sopraccitati artt. 253 e 92, le stazioni appaltanti, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, della legge n. 248/2006 debbano, in ogni
caso, dar conto dei criteri e della base adottata per la
determinazione dei compensi professionali, con specifica
motivazione della loro adeguatezza con riferimento alle procedura
di evidenza pubblica promossa;
- segnala che nella denegata ipotesi di abrogazione dei
sopraccitati artt. 253 e 92 risultano abrogate esclusivamente le
disposizioni delle leggi regionali che operano un rinvio formale
alla disciplina legislativa nazionale;
- segnala che per quanto concerne le leggi regionali che hanno
operato un rinvio materiale alla disciplina nazionale continua ad
essere vigente quanto previsto nel D.M. 4 aprile 2001.
In considerazione della grave incertezza circa le stesse fonti
della disciplina legislativa, che rischia di compromettere il
legale esercizio della professione e di pregiudicare gli interessi
generali ad esso connessi, il Consiglio nazionale al fine di
promuovere una condivisa lettura dell’ordinamento di settore
sottoporrà la determinazione alla Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai
Consigli nazionali delle professioni tecniche ed alle
Organizzazioni nazionali degli operatori del settore dei lavori
pubblici.
Riceviamo, altresì, una lettera del Presidente del Consiglio
nazionale degli architetti indirizzata a tutti gli iscritti con una
interssante ricognizione, tra l’altro, su:
- la scossa Bersani:un sasso nello stagno o avvisaglia di
tsunami?
- maremoti per i LL.PP.: la determinazione del CNAPPC
- la questione europea
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