Con l’articolo 36-bis, commi 3 e 4 del testo modificato dalla legge
di conversione n. 248/2006 viene stabilito che nei
cantieri
edili i datori di lavoro dal prossimo
1 ottobre 2006
dovranno munire il personale occupato di un’
apposita tessera di
riconoscimento corredata da fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e
che nel caso di
datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti gli stessi possano assolvere all’obbligo appena
descritto mediante annotazione su un
apposito registro di
cantiere degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori.
La legge non richiede formati o modelli particolari per la tessera,
presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell’impresa
predisporre di tessere che risultino consoni all’utilizzo richiesto
dalla legge.
L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) è, poi,
intervenuta sul problema precisando che con specifico riguardo
all’obbligo della tessera, sancito dall’art. 36-bis, comma 3, il
Ministero del lavoro ha condiviso, sia pure in via informale,
l’interpretazione secondo cui l’
obbligo di esposizione di
tale documento debba essere
inteso come immediata disponibilità
della tessera con la conclusione che la tessera stessa deve
essere tenuta dal lavoratore con sé e esibito contestualmente alla
richiesta. Ovviamente sarà di fondamentale importanza che
il
lavoratore esibisca tale tessera al fine di essere immediatamente
riconoscibile al personale ispettivo poiché, in caso contrario
è prevista una sanzione amministrativa variabile da 50 a 300
euro
L’obbligo della tessera di riconoscimento riguarda tutto il
personale occupato di tutte le imprese che operano nei cantieri
edili e, quindi, anche di quelle non caratterizzate dall’esercizio
di attività edile. In riferimento, poi, ai datori di lavoro con
meno di dieci dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a
quello dell’esibizione della tessera da parte del lavoratore,
mediante annotazione su un
apposito registro delle presenze,
vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente e da tenersi sempre in cantiere, con l’obbligo di
compilarlo giornalmente con le relative presenze.
Si avranno, pertanto, tanti registri quanti cantieri avrà
l’impresa.
Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere
all’obbligo della tenuta del registro in luogo di quello relativo
alle tessere di riconoscimento
Ricordiamo che i datori di lavoro che omettono la consegna ai
propri dipendenti della tessera di riconoscimento o, in
alternativa, che ometta di istituire e aggiornare il nuovo registro
di cantiere è punito con la sanzione amministrativa variabile da
100 a 500 euro per lavoratore. Avendo riguardo alla ratio della
norma in questione, ciò che ha ispirato il legislatore
nell’istituire l’obbligo è stata la necessità di rendere
trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei
cantieri edili, sempre nell’ottica della lotta al lavoro sommerso e
della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.
© Riproduzione riservata