Il
IV Rapporto sulla sicurezza degli edifici scolastici,
presentato il 28 settembre 2006 da
Cittadinanzattiva, ha
fatto emergere dati molto preoccupanti circa la sicurezza e la
vivibilità delle scuole in Italia. Da una analisi di 271 istituti
in Italia è emerso che i mali più preoccupanti riguardano la
mancanza di certificazione di agibilità e lo scarso livello di
vivibilità di aule, palestre, mense e laboratori.
In particolare è emerso che 195 scuole non hanno il certificato di
agibilità (il 72% dei casi!), 62 mense e 41 palestre
(rispettivamente il 23% e il 15%) hanno crolli di intonaco, una
scuola su quattro ha banchi e sedie rotte, pavimenti smembrati e
finestre prive di serrande e imposte. Il ministro della Pubblica
istruzione, Giuseppe Fioroni, in occasione della presentazione del
rapporto ha evidenziato le linee guida del Governo in materia: “I
nostri figli hanno diritto ad una scuola accogliente e sicura – ha
detto – è necessario un intervento sistematico”. Fioroni ha,
quindi, annunciato l’intenzione di rivedere l’impianto normativo
sulla sicurezza nel settore scuola, istituendo un’apposita agenzia
per il monitoraggio dello stato dell’edilizia scolastica.
Allo stato attuale le norme che regolano il settore della sicurezza
delle scuole sono:
- il decreto legislativo 626/94: è il testo di recepimento della
normativa europea circa la sicurezza sul lavoro e quindi anche
nelle scuole;
- il decreto ministeriale del 28 settembre 1998, n. 382:
definisce le linee guida delle disposizioni per la sicurezza sul
lavoro negli istituti scolastici;
- la circolare del 29 aprile 1999, n. 119: è il testo normativo
interno, mediante il quale vengono chiarite in maniera più precisa
le modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro negli Istituti scolastici definendo con estrema chiarezza
le competenze.
Secondo le norme in materia di sicurezza, il responsabile per
l’applicazione della normativa in materia di sicurezza viene
individuato nella figura del Dirigente Scolastico per gli Istituti
Scolastici e nella figura dei Presidenti dei Consigli di
Amministrazione per le Accademie e i Conservatori. In particolare
il D. Lgs. 626/94 stabilisce i principali obblighi del
responsabile:
- valutare gli specifici rischi dell'attività svolta
nell'istituzione scolastica di riferimento;
- elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi,
che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le
misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da
adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per
rimuovere o ridurre i rischi collettivi ed individuali,
custodendolo agli atti;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
- designare gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione;
- designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità
secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
- designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione
incendi, evacuazione e di pronto soccorso ("figure sensibili"),
nonché la figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori,
officine, ecc.);
- fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi
dell'articolo 2, comma A, del D.Lgs. n. 626, ove necessario,
dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni
altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal
citato articolo 4 della normativa di riferimento;
- assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione
degli interessati - personale ed alunni - in ragione delle attività
svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
- consultare il RLS (responsabile dei lavoratori per la
sicurezza) ovvero, in sua assenza, la RSA (rappresentanza sindacale
aziendale) d'istituto.
Inoltre, la normativa vigente dà risalto all’importanza di una
stretta collaborazione tra l’Ente Locale e gli Istituti Scolastici,
affinché venga incoraggiata la preparazione in materia di sicurezza
e si cominci a ragionare nell’ottica di un miglioramento continuo,
piuttosto che a singoli e sporadici avanzamenti, che oltre a minare
la sicurezza dei nostri figli comportano un maggior costo di
manutenzione degli impianti per attuare gli adempimenti previsti
dalla legge.
Affinché la collaborazione tra Ente Locale e Istituto Scolastico
avvenga in modo sano, è, comunque, necessario specificare le loro
competenze.
L’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 definisce le competenze
degli Enti Locali - in particolare, tutte quelle che sono attività
relative ad interventi strutturali e di manutenzione, necessarie
per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, sono a
carico dell'Ente tenuto alla loro fornitura e manutenzione, in
questo caso i Dirigenti Scolastici vengono assolti dagli obblighi
previsti dal D. Lgs. 626/94 mediante la richiesta del loro
adempimento all’Ente Locale Competente (i comuni, per quelli da
destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; le
province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di
istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti
e di istituzioni educative statali).
Le procedure di natura organizzativa e gestionale come la
formazione dei lavoratori, l’organizzazione dei piani di emergenza,
la gestione del sistema di sicurezza, il documento di valutazione
dei rischi, la nomina del medico competente sono a carico dei
Dirigenti Scolastici (è previsto che il Dirigente Scolastico possa
avvalersi della collaborazione degli esperti degli Enti Locali
tenuti alla fornitura degli immobili, oppure degli enti
istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei
lavoratori).
Nelle scuole con meno di 200 lavoratori, il Dirigente Scolastico
può assumere la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dei rischi (fermo restando che anche in questo caso
può essere assunto un esperto (può essere individuato all’interno
dell’unità scolastica, in possesso dei requisiti necessari).
E’ possibile che un gruppo formato da più Istituti possa avvalersi
di un unico esperto esterno.
All’interno dell’Istituto deve essere eletto un rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza all’interno dell’Rsu (rappresentanza
sindacale unitaria) che rappresenta l’anello di congiunzione tra i
lavoratori e il Dirigente Scolastico ed ha il compito di segnalare
situazioni di rischio all’interno dell’Istituto e collaborare per
determinare le possibili soluzioni.
In allegato è riportato uno schema che indica la tipologia di
documentazione necessaria e se questa è di competenza della scuola
o dell’Ente.
© Riproduzione riservata