SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE

05/10/2006

L`IRAP non può essere considerata un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi della sesta Direttiva (Direttiva 77/388/CEE) che regola l’applicazione dell’IVA. Ne deriva che l’IRAP si distingue dall’IVA ed è, quindi, con questa compatibile.

Questa è la conclusione a cui giunge la Corte di Giustizia UE, relativamente alla sentenza Banca popolare di Cremona vs. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona (Sentenza C- 475/03) come è possibile rilevare nel Comunicato stampa n. 82/06 del 3 ottobre scorso.

In particolare, il Giudice Comunitario precisa che:
  • l’IRAP si distingua dall’IVA in modo tale da non poter essere considerata un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi della sesta direttiva. Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell’IRAP è compatibile con la sesta direttiva
  • l’IRAP è calcolata in primo luogo sul valore netto della produzione dell’impresa che comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi;
  • il soggetto passivo IRAP (ossia l’impresa) non può determinare con precisione l’importo dell’imposta già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi;
  • non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dell’imposta o di poterlo ripercuotere nella sua interezza, sul consumatore finale;
  • l’IRAP si distingue dall’IVA in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell’IVA.


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