L`IRAP non può essere considerata un’imposta sulla cifra d’affari
ai sensi della sesta Direttiva (Direttiva 77/388/CEE) che regola
l’applicazione dell’IVA. Ne deriva che
l’IRAP si distingue
dall’IVA ed è, quindi, con questa compatibile.
Questa è la conclusione a cui giunge la Corte di Giustizia UE,
relativamente alla sentenza Banca popolare di Cremona vs. Agenzia
delle Entrate, Ufficio di Cremona (Sentenza C- 475/03) come è
possibile rilevare nel Comunicato stampa n. 82/06 del 3 ottobre
scorso.
In particolare, il Giudice Comunitario precisa che:
- l’IRAP si distingua dall’IVA in modo tale da non poter essere
considerata un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi della sesta
direttiva. Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche
dell’IRAP è compatibile con la sesta direttiva
- l’IRAP è calcolata in primo luogo sul valore netto della
produzione dell’impresa che comprende elementi come le variazioni
delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno
un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi;
- il soggetto passivo IRAP (ossia l’impresa) non può determinare
con precisione l’importo dell’imposta già compreso nel prezzo di
acquisto dei beni e dei servizi;
- non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di
poter ripercuotere il carico dell’imposta o di poterlo ripercuotere
nella sua interezza, sul consumatore finale;
- l’IRAP si distingue dall’IVA in quanto non è proporzionale
al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata
in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo
tipico dell’IVA.
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