L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 2 ottobre
2006, trova il rimedio alle dimenticanze dei contribuenti.
Bonus prima casa in salvo con un atto integrativo
Se omesse nella dichiarazione di successione o nell’atto di
donazione, le dichiarazioni per ottenere i benefici prima casa
possono essere rese in un atto successivo, integrativo di quello
originario E’ possibile, quindi, per non perdere i benefici del
regime riservato alla “prima casa”, integrare la documentazione
relativa all’atto di successione o donazione.
I benefici prima casa
L’Agenzia delle Entrate precisa che l'articolo 69,comma 3, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, consente l'applicazione delle
imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168,00,
se l'immobile caduto in successione e' una casa di abitazione non
di lusso e se almeno uno degli eredi possiede i requisiti richiesti
per fruire del regime di favore c.d. “prima casa”. L’Agenzia
richiama il quarto comma, del citato articolo 69, in base al quale:
"Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese
dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di
donazione” e precisa che, in sostanza, ciò che conta è la
ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi in capo al
richiedente, al momento della stipula dell'atto di trasferimento.
La circostanza che l’atto o la dichiarazione originari non
contengano le dichiarazioni dell'acquirente necessarie per fruire
del regime di favore può essere superata qualora le stesse vengano
rese in un atto integrativo.
Piani urbanistici
Analogo discorso per la validità delle dichiarazioni rese nell’atto
integrativo anche nell’ipotesi di trasferimenti agevolati di beni
immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati e in piani di recupero.
Anche in tali diverse ipotesi, concernenti, rispettivamente, un
particolare trattamento fiscale per i trasferimenti di beni
immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati e in piani di recupero, quando le agevolazioni in
esame non vengano richieste nell’atto di acquisto, è possibile
procedere alla redazione di un atto integrativo, nella stessa forma
dell’atto precedente, al fine di fruire delle agevolazioni.
Tale soluzione favorevole adottata dalla Agenzia delle Entrate è in
linea con la ratio della normativa di favore; infatti, se ricorrono
i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si
possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non
contestualità della dichiarazione.
L’atto integrativo successivamente redatto costituisce, pertanto,
negozio collegato rispetto all’atto di trasferimento; la
differenziazione tra l’atto di trasferimento e l’atto integrativo è
da rinvenire unicamente sul piano documentale e su quello
cronologico. Né le norme agevolative affermano l’onere della
dichiarazione nell’atto di acquisizione "a pena di decadenza".
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