Una nota Ance fa il punto sulle indicazioni del ministero relative
alle disposizioni antisommerso della legge N. 248/2006. Viene
chiarito, in particolare, che le norme su sospensione del cantiere
e obbligo del "badge" si applicano alle imprese individuate
dall'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996.
“Si fa seguito alle precedenti news pubblicate nei giorni scorsi,
in particolare alla comunicazione che riporta in allegato la
circolare n. 29 del 28 settembre 2006 emanata dal Ministero del
lavoro, la quale fornisce importanti chiarimenti operativi circa i
contenuti dell’art. 36 bis della L. n. 248/2006, entrata in vigore
il 12 agosto scorso, a seguito della conversione del cosiddetto
Decreto Bersani, contenente “Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Dalla lettura della circolare emerge quanto segue.
Provvedimento di Sospensione dei lavori
Il comma 1 dell’art 36 bis prevede che il personale ispettivo del
Ministero del Lavoro, anche su segnalazione dell’Inps e dell’Inail,
possa procedere alla sospensione dei lavori nell’ambito dei
cantieri edili, qualora riscontri l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
in misura pari al 20 % del totale dei lavoratori regolarmente
impiegati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
A tal proposito il Dicastero, dopo essersi brevemente soffermato
sulla ratio della norma, da rinvenire nell’intento di
disincentivare il ricorso al lavoro nero da parte delle imprese,
quale principale causa dei fenomeni infortunistici data la mancanza
di “formazione e informazione preventiva”, precisa che l’ambito di
applicazione della suddetta norma vada riferito alle imprese che
svolgono le attività descritte nell’allegato I del D.Lgs. 494/1996
che qui di seguito si riporta:
Allegato 1 - D.Lgs. 494/1996
I ) Elenco dei lavori edili o di genio civile di cui all`art. 2,
lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di
sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento,
il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che
comportano lavori di cui al comma 1 o all’allegato II.
Per ciò che concerne l’ambito di applicazione del provvedimento di
sospensione, come già anticipato nella precedente news n. 4034 del
15 settembre scorso, il medesimo sarà applicato con esclusivo
riferimento all’impresa irregolare, non colpendo, invece, tutte le
imprese occupate nel cantiere, eventualità quest’ultima che
comporterebbe non poche problematiche.
Il Dicastero ha precisato che le condizioni per l’adozione del
provvedimento di sospensione debbono essere ricercate nella
mancanza di scritture o di altra documentazione obbligatoria che
attesti il personale presente, di talché questo risulti
completamente sconosciuto alla P.A. in quanto né iscritto né
oggetto di apposita comunicazione preventiva.
Rimangono, pertanto, esclusi da tali considerazioni tutte quelle
collaborazioni a progetto o altre forme di lavoro autonomo che, se
pur ritenute fittizie, comunque risultano iscritte nei libri
matricola così come previsto dal D.Lgs. n. 38/2000.
Quanto al computo della percentuale del 20% questa, come già
anticipato nella precedente news Ance, andrà riferita ai lavoratori
impiegati dalla singola impresa nel cantiere al momento
dell’accesso e risultanti dalle scritture di cui sopra.
Il provvedimento di sospensione potra` essere adottato anche in
ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale. Con il termine reiterate il dicastero ha
precisato che bisogna far riferimento alla ripetizioni nel tempo
delle condotte illegittime da parte del datore di lavoro con
riferimento ad un intervallo temporale convenzionale di cinque
anni.
Il personale ispettivo dovrà comunque valutare di volta in volta le
conseguenze derivanti dall’adozione del provvedimento di
sospensione dei lavori e che possono ripercuotersi sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori, al fine, eventualmente e in casi
eccezionali, di evitare il suddetto provvedimento.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, l’impresa
dovrà provvedere alla regolarizzazione, mediante
l’iscrizione dei lavoratori irregolari nei registri obbligatori,
nonche` mediante il pagamento delle relative sanzioni civili e
amministrative, il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi e dovrà provvedere al rispetto di tutti gli obblighi
di natura antinfortunistica.
Nel caso invece di sospensione a seguito delle violazioni di cui al
D.Lgs. n. 66/2003, l’impresa dovrà provvedere al ripristino
delle regolari condizioni di lavoro mediante il pagamento delle
relative sanzioni amministrative.
L’obbligo del cartellino
In tema di cartellino di riconoscimento, il Ministero ha chiarito
che il campo di applicazione di tale obbligo va determinato con
riferimento alle attività individuate dall’Allegato I del D.Lgs. n.
494/1996 come sopra riportato.
Quanto ai dati che debbono essere inseriti nel cartellino,
il Ministero ha anche confermato che nello stesso debbono essere
indicati le generalità del lavoratore (nome, cognome, data e luogo
di nascita ) nonché il nome o la ragione sociale dell’impresa
datrice di lavoro lasciando, pertanto, alle singole imprese la
libertà di inserire a loro gradimento eventuali altri dati,
comunque non ritenuti indispensabili dal legislatore.
L’alternativa del registro di cantiere, sul quale annotare i
lavoratori presenti giornalmente, va invece applicata alle imprese
che complessivamente, e al di là del numero di lavoratori
impiegati nel singolo cantiere, occupano meno di dieci dipendenti.
Devono all’uopo essere computate tutte le tipologie di rapporti di
lavoro, inclusi i collaboratori a progetto o gli associati in
partecipazione.
Naturalmente, ove l’impresa operi contemporaneamente in più
cantieri, dovrà adottare un registro per ogni cantiere da compilare
giornalmente, il quale non potrà essere mai rimosso fintanto che
duri il lavoro.
Stante l’onerosità di questo adempimento in ragione anche della
imprescindibile necessità del suo continuo aggiornamento, si
ritiene opportuno, che le Associazioni territoriali consiglino alle
imprese di adottare in ogni caso il tesserino di che trattasi.
Con più diretto riferimento a quanto contenuto nella circolare in
commento, circa l’esposizione del cartellino in questione, si
precisa che fermo restando tale obbligo, qualora le esigenze
lavorative facciano ritenere difficoltosa tale esposizione sia
esente da sanzione esclusivamente il lavoratore che comunque
conservi lo stesso presso di sé.
Su tale interpretazione concordata lo stesso Ministero del lavoro,
sentito in proposito.
Comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro
L’obbligo relativo alla comunicazione del giorno prima incombente
sul datore di lavoro per la denuncia dei nuovi rapporti di lavoro,
trova applicazione per le imprese edili in senso stretto.
Con tale chiarimento il Ministero del Lavoro ha inteso riferire
tale obbligo alle imprese che, in virtù dell’inquadramento
previdenziale, rientrano tra le imprese edili.
Ai fini di cui sopra le comunicazioni saranno valide sia se
effettuate con le classiche raccomandate con ricevuta di ritorno,
che con le comunicazioni telematiche (fax o posta elettronica
certificata).
Maxisanzione per il lavoro nero
L’art. 36 bis prevede che in caso di lavoro nero, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative gia` previste dalla
normativa in vigore, sia applicata l’ulteriore sanzione da Euro
1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore in nero, maggiorata di
Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. A tali sanzioni
si aggiunge quella per l’omissione contributiva e assicurativa, che
non potrà mai risultare inferiore a Euro 3.000, rispettivamente per
le omissioni Inps e per quelle Inail.
Provvederà sempre il personale del Ministero del Lavoro alla
contestazione della suddetta sanzione amministrativa, ogni qual
volta si accerterà l’esistenza di personale impiegato
irregolarmente.
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