Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
ottobre 2006 recante “
Differimento del termine per l'utilizzo
delle modalità di pagamento esclusivamente in via telematica per i
soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.”.
Con il provvedimento, il
termine iniziale fissato all’1 ottobre
2006 dall'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, per l'utilizzo di modalità di pagamento esclusivamente in
via telematica,
è differito all’1 gennaio 2007 per i
soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art.
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
La strada scelta, quindi, dal Governo per rinviare il debutto
dell’F24 on-line è quella del Dpcm formato da un unico articolo con
cui
soltanto i soggetti Ires avranno l’obbligo immediato
dell’F24 on-line mentre per tutti gli altri soggetti il debutto
è rinviato all’1 gennaio 2007.
Il rinvio è maturato in considerazione delle contingenti difficoltà
di natura tecnico-operativa che sono state evidenziate dagli ordini
professionali.
Il differimento è stato disposto per consentire ai contribuenti
titolari di partita Iva che hanno strutture non immediatamente
adeguabili di fruire di un più congruo periodo di tempo per
effettuare le modifiche tecnico operative.
Un discorso diverso è fatto, invece, per i soggetti Ires che non
sono stati colpiti dalle difficoltà di adeguamento tecnico
operative “in quanto dotati di idonee strutture tecniche”.
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