REVERSE CHARGE DAL 12/10/2006

09/10/2006

Il Decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, interviene sul subappalto con l’articolo 35 e precisamente con i commi dal 5 al 6-ter.

Per quanto concerne il problema legato all’IVA nel subappalto, la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo del cosiddetto “reverse charge”, rendendo l’appaltatore debitore dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato. In verità, nel comma 6 era precisato che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione in deroga alla sesta direttiva comunitaria (direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) da parte degli organismi comunitari preposti; essa si applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione.

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali e l’Agenzia delle entrate, con un comunicato congiunto del nel ricordare che l’articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il meccanismo del cosiddetto “reverse charge” per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, hanno precisato che, anche se il comma 6 dello stesso articolo 35 aveva subordinato l’efficacia dell’innovazione a una specifica autorizzazione comunitaria, questa autorizzazione non è più necessaria dopo la direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006, poiché è consentita agli Stati membri la possibilità di designare come debitore il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d’imposta.
Pertanto, poiché la disposizione dell’articolo 35, comma 5, del decreto legge 223/06 è diventata applicabile automaticamente, i soggetti IVA interessati dallo speciale meccanismo del “reverse charge” sono tenuti ad applicarlo alle operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006, secondo i termini previsti in via generale dallo Statuto dei contribuenti.

Ricordiamo, quindi, che le prestazioni rese dal subappaltatore verranno, quindi, fatturate senza addebito d'imposta e integrate con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta da parte dell'appaltatore, che sarà altresì tenuto ad annotare le stesse sia nel registro delle fatture di cui all’articolo 23, sia nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.
Il meccanismo dell’inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata