L’applicazione dell’
art. 170 della nuova Finanziaria, dà una
rilevanza particolare al Documento unico di regolarità
contributiva (Durc) che
diverrà a partire dall’1 Luglio
2007
condizione necessaria ma non sufficiente per accedere ai
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Come indicato nel comma 2 del suddetto articolo,
le modalità di
rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità
contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di
natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di
lavoro, da non considerarsi ostative al rilascio del documento
medesimo,
verranno definite con decreto del Ministero del
Lavoro entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova
Finanziaria e fino a quel momento sono fatte salve le vigenti
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità
contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
Per questo motivo può essere utile fare il punto sulla situazione
attuale per il rilascio del Durc.
Il Durc è una certificazione unificata del regolare versamento di
contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte
delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e
privati, che permette alle ditte appaltatrici di comprovare il
proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento di lavori
pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo
documento.
I soggetti abilitati a richiedere il Durc sono:
- Committenti o responsabili dei lavori rientranti nel campo di
applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori edili);
- Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
- Enti Privati a rilevanza pubblica;
- Società Organismi di Attestazione (SOA);
- Imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle
associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004
(ANAEPA – CONFARTIGIANATO, ANCE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE,
COSTRUTTORI EDILI, ANCPL – LEGACOOP, ANIEM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE EDILI, ANSE – ASSOEDILI – CNA, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI,
CONFCOOPERATIVE ITALIANE FEDEREDILIZIA).
In base alla convenzione del 15 aprile 2004 fra l’INPS, l’INAIL e
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative del settore, il Durc è rilasciato
dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti
sottoscriventi l’Avviso Comune del 16 dicembre 2003. È possibile
rivolgersi anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno la richiesta
alle Casse Edili.
L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di tale documento
determina inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali in una
approfondita attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità
delle imprese del settore.
Per i lavori pubblici il Durc, in occasione dello stato di
avanzamento dei lavori o dello stato finale, è rilasciato dalla
Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è
effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario
che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo
dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo
cantiere in cui è occupato.
Per i lavori privati il Durc deve essere richiesto prima
dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della
denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere
avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti
appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Ai fini del rilascio del Durc, la Cassa Edile raccoglie le
informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a
fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza
di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette
ugualmente il documento.
Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve
rispettare alcune condizioni, fra le quali:
- Verifica regolarità contributiva - La posizione di regolarità
contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha
sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai
occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa
Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione
che la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia
verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle
segnalate come irregolari.
- Condizioni di regolarità - L’impresa si considera in regola
quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti,
compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto
l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione.
La stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile,
per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate
(specificando le causali di assenza) non inferiore a quello
contrattuale.
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