Con un comunicato stampa congiunto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del Dipartimento delle Politiche fiscali e
dell’Agenzia delle Entrate, datata 12 ottobre 2006 è stato disposto
che, in attesa della conversione in legge del Decreto-legge n. 262
del 3 ottobre 2006, in cui il Governo ha presentato un emendamento
volto a risolvere definitivamente le incertezze interpretative, le
novità introdotte dall’articolo 35, comma 5 relative al problema
dell’IVA nel subappalto in edilizia entreranno in vigore alla data
definita dall’emendamento citato.
Ricordiamo che l’articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha previsto il
meccanismo del cosiddetto “reverse charge” per le prestazioni di
servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di
imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili, rendendo l’appaltatore debitore IVA. Il comma 6 dello
stesso articolo 35 aveva subordinato l’efficacia dell’innovazione a
una specifica autorizzazione comunitaria.
La successiva entrata in vigore della direttiva 2006/69/CE del 24
luglio 2006 - che consente agli Stati membri la possibilità di
designare, come debitore, il soggetto passivo nei cui confronti
siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore
immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la
soggettività d’imposta - ha generato incertezze interpretative in
ordine all’entrata in vigore del richiamato articolo 35, comma 5,
nonostante il comunicato-stampa diffuso dall’Amministrazione
finanziaria il 6 ottobre 2006 in cui veniva precisato che il nuovo
adempimento sarebbe entrato in vigore il 12 ottobre.
Riteniamo, pertanto che il provvedimento non sia mai entrato in
vigore e che, pertanto, entrerà in vigore dopo che sarà convertito
in legge il decreto-legge n. 262 in cui un emendamento ne dovrebbe
postergare l’entrata in vigore all’1 gennaio 2007.
© Riproduzione riservata