REVERSE CHARGE RINVIATO

16/10/2006

Con un comunicato stampa congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Dipartimento delle Politiche fiscali e dell’Agenzia delle Entrate, datata 12 ottobre 2006 è stato disposto che, in attesa della conversione in legge del Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, in cui il Governo ha presentato un emendamento volto a risolvere definitivamente le incertezze interpretative, le novità introdotte dall’articolo 35, comma 5 relative al problema dell’IVA nel subappalto in edilizia entreranno in vigore alla data definita dall’emendamento citato.

Ricordiamo che l’articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha previsto il meccanismo del cosiddetto “reverse charge” per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, rendendo l’appaltatore debitore IVA. Il comma 6 dello stesso articolo 35 aveva subordinato l’efficacia dell’innovazione a una specifica autorizzazione comunitaria.

La successiva entrata in vigore della direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 - che consente agli Stati membri la possibilità di designare, come debitore, il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d’imposta - ha generato incertezze interpretative in ordine all’entrata in vigore del richiamato articolo 35, comma 5, nonostante il comunicato-stampa diffuso dall’Amministrazione finanziaria il 6 ottobre 2006 in cui veniva precisato che il nuovo adempimento sarebbe entrato in vigore il 12 ottobre.

Riteniamo, pertanto che il provvedimento non sia mai entrato in vigore e che, pertanto, entrerà in vigore dopo che sarà convertito in legge il decreto-legge n. 262 in cui un emendamento ne dovrebbe postergare l’entrata in vigore all’1 gennaio 2007.

A cura di Paolo Oreto


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