Il
Consiglio di Stato, IV sezione, con la
decisione n.
5317 del 12 settembre 2006 interviene sul contenzioso
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ed un comune del
Piemonte che aveva impugnato davanti a Tar Piemonte un
provvedimento del garante.
La controversia è relativa ad un intervento dell’Autorità di
vigilanza nei confronti di un Comune piemontese che aveva affidato
due incarichi con procedura diretta (il primo) ed in via fiduciaria
(il secondo) ad un professionista, laddove, ai sensi dell’articolo
17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si sarebbe dovuto
procedere alla selezione a mezzo di valutazione dei curricula dando
adeguata pubblicità alle procedure di affidamento.
L’Organismo guidata da Alfonso Rossi Brigante con una delibera a
seguito di un esposto presentato da alcuni professionisti, aveva
invitato il Comune “
a mettere in atto le conseguenti azioni tese
a garantire la conformità della procedura in oggetto alle
disposizioni di legge e comunicarle tempestivamente”.
Tale delibera veniva ritenuta dall’Ente locale che ritenendola
imperativa e finalizzata ad annullare i contratti e a esperire una
gara ricorreva al Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte chedendone l’annullamento, predicandone l’illegittimità
alla stregua di due motivi di censura, il primo, rubricato
“
violazione di legge per contrasto con l’at. 4 Legge
109/1994 - Incompetenza assoluta” (con cui si denunciava che la
predetta autorità non aveva alcun potere di imporre comportamenti
attivi alle amministrazioni pubblichi, essendo la sua funzione
limitata alla vigilanza sui lavori pubblici e, in caso di accertate
irregolarità amministrative, alla denuncia agli organi di controllo
competenti ovvero all’autorità giudiziaria competente o alla Corte
dei Conti) e il secondo “
eccesso di potere per difetto di
istruttoria e motivazione; violazione di legge in relazione
agli artt. 3-7-9-10 Legge 241/90 - violazione di legge in relazione
all’art. 17 Legge 109/1994 - violazione di legge in relazione agli
artt. 1, co. 5, D.P.R. 554/1999 e 4 D.Lgs. 157/1995” (con cui si
contestavano nel merito le conclusioni cui era giunta l’Autorità
nell’esame delle vicende portate al suo esame e che avevano
determinato il provvedimento impugnato).
La delibera dell’Autorità veniva annullata dal Tar Piemonte che
accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato,
ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, in
quanto, a suo avviso, l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici non aveva potere di adottare atti, quale quello in
questione, non avendo natura di organo di controllo.
L’
Autorità di vigilanza, con atto di appello notificato il
26 febbraio 2001, rivolgendosi al Consiglio di Stato
ha chiesto
l’annullamento per “
violazione e falsa applicazione
dell’art. 4, 10 comma, Legge n. 109/94”, con il quale, dopo
aver ricostruito l’intera vicenda che aveva dato luogo al
provvedimento impugnato in primo grado, ne contestava la natura di
atto provvedimentale di controllo sull’operato del Comune con
conseguente imposizione di un comportamento attivo specifico,
evidenziandone, invece, la effettiva caratteristica di
esplicitazione della funzione di vigilanza, consistente nella
indicazione del “…corretto comportamento da tenere al fine di porre
in essere azioni conformi alle disposizioni di legge ed al fine di
indirizzare la relatività attività verso obiettivi di pubblico
interesse senza…che ciò comporti ingerenze nelle scelte relative
alla realizzazione delle opere”.
L’intervento puntuale del
Consiglio di Stato con la citata
decisione n. 5317 del 12 settembre
non circoscrive i poteri del
garante ma li esplicita il più possibile, evitando conflitti di
competenze con le amministrazioni.
I Giudici hanno dato, quindi, ragione all’Autorità precisando che
la stessa non ha poteri diretti sulle stazioni appaltanti ma può
segnalare l’esistenza di alcune irregolarità, sempre “rispettando
l’autonomia dell’ente locale e senza imporgli alcun comportamento o
attività”.
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